Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30999 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 21/12/1998
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, proposta nell’interesse del condannato, relativamente a reati di furto, rapina e illecita cessione di sostanze stupefacenti, giudicati con quattro sentenze irrevocabili.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. SRAGIONE_SOCIALE R. COGNOME (violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione perché il Giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che vi è identità di norme violate, che tutti i reati soddisfano i bisogni economici del condannato e che non sono indicati nella motivazione gli indici sfavorevoli al riconoscimento della continuazione), è inammissibile perché Manifestamente infondato in quanto inerente ha asserito difetto o contraddittorietà, o illogicità palese della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (v. p. 2 ove viene segnalata la distanza temporale tra i fatti, la eterogeneità di alcuni titoli di rea nonché considerato che l’indicato bisogno economico è il motivo a delinquere da non confondersi con la sussistenza di un programma iniziale rispetto alla sequenza esaminata.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, s successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, n attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra l altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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