Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9964 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9964 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 24/09/2025 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 24 settembre 2025 il Tribunale di Foggia, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina unificatrice invocata l’eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale di Foggia, nel respingere l’istanza di applicazione della continuazione invocata nell’interesse di COGNOME, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni presupposte, resa evidente dall’omogeneità delle condotte illecite presupposte e del contesto, criminale e territoriale, nel quale i fatti si erano concretizzati.
Si deduceva, in proposito, che l’incongruità del giudizio censurato era resa ulteriormente evidente dal fatto che il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 16 luglio 2024, in sede esecutiva, aveva applicato ad NOME COGNOME la disciplina della continuazione invocata per altre ipotesi di reato, valorizzando quegli stessi indici sintomatici valutati negativamente nel provvedimento impugnato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di COGNOME, perchØ in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al ‘favor rei’» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Foggia, che ostava all’applicazione della disciplina della continuazione invocata da NOME COGNOME, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., l’eterogeneità delle modalità esecutive con cui le condotte criminose giudicate dalle due sentenze irrevocabili presupposte si erano concretizzate.
Secondo il Giudice dell’esecuzione, ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da COGNOME le modalità con cui le condotte illecite presupposte erano state eseguite e l’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati, che esprimevano una spiccata propensione al crimine del condannato, oggettivamente incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento in sede esecutiva.
Si deduceva, in proposito, con argomenti immuni da censure motivazionali, che i comportamenti criminosi valutati dalle due sentenze in questione riguardavano due vicende di falso e riciclaggio, che erano state commesse da COGNOME a distanza di sette mesi – tra il 3 maggio e il 9 novembre 2016 – e in luoghi parzialmente differenti, Foggia e Cerignola, che inducevano a escludere la riconducibilità le condotte illecite oggetto di vaglio esecutivo a un disegno preordinato unitario.
Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Giudice dell’esecuzione, che, a pagina 3 del provvedimento impugnato, osservava che sebbene il ricorrente «sia stato condannato per titoli di reato parzialmente omogenei tra loro difetta la contiguità geografica e soprattutto temporale, tale per cui si ritiene inverosimile la previsione preordinata e unitaria da parte del COGNOME». Si evidenziava, al contempo, che a
tali elementi occorreva aggiungere la rilevanza di una condizione di eterogeneità soggettiva, atteso che COGNOME aveva agito «in un caso in concorso con un altro soggetto, nelle altre occasioni da solo».
Non può, per altro verso, non rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre stabile sostentamento, come nel caso di NOME COGNOME. In queste ipotesi, infatti, la proclività al crimine del condannata deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro normativo rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, cit.).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME