Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9326 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9326 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRANCHESE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferime al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una plurali condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazion continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di unico programma criminoso deliberato per conseguire un determiNOME fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di il già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenz di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal caso «la reite della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata a crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizz da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessari dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuaz invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminos unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anch in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omoge delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le si causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programma vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i success fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essen sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindi successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprez anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254 Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità dei reati per cui NOME COGNOME è stato condanNOME con le due sentenze indicate in ragione dello iato temporale, superiore a tre anni, che separa l’episodio di narcotraffico, commesso nel marzo del 2011, e l’adesione, a partire dal luglio del 2014, ad un’associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tanto ampio da indurre ad escludere, in termini di certezza, che i distinti delitti costituiscano espressione di un’unica, preventiva deliberazione criminosa;
che l’ordinanza impugnata è sorretta da considerazioni la cui linearità non è inficiata dalle obiezioni articolate dal ricorrente con l’unico motivo, vertente sulla identità dell’indole e del contesto territoriale di riferimento, ovvero su profili che non valgono ad incrinare la tenuta razionale e giuridica del provvedimento impugNOME, alieno da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025.