Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42304 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42304 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugNOME, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, h ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che NOME COGNOME COGNOME sin dalla consumazione dei primi reati (rapina, furto e danneggiamento risalenti al settembre ed ottobre del 2020), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (evasione dagli arresti domiciliari) commesso il 2 settembre 2021, tenuto conto della distanza temporale tra essi (un anno circa), della non omogeneità dei reati e della assenza di elementi dai quali desumere che egli – sin dal momento dei primi reati avesse già previsto di evadere non potendo certamente sapere in anticipo che sarebbe stato destinatario della misura cautelari degli arresti domiciliari per i reati commessi n 2020. In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.