Reato continuato: la Cassazione chiarisce i limiti della motivazione sull’aumento di pena
L’istituto del reato continuato è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per garantire una pena proporzionata a chi commette più illeciti sotto un unico disegno criminoso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di motivazione che il giudice deve seguire nell’applicare l’aumento di pena per i cosiddetti reati satellite. La decisione offre spunti importanti anche sulla specificità dei motivi di ricorso, ribadendo che la mera riproposizione di argomenti già respinti rende l’impugnazione inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato in appello per i reati di rapina tentata e consumata. L’imputato si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando, in primo luogo, un’errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che avrebbero dovuto essere considerati come furto tentato e consumato. In secondo luogo, contestava la carenza di motivazione riguardo all’aumento di pena applicato per la continuazione tra i due reati.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che l’imputato si era limitato a riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già avanzate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non può risolversi in una semplice reiterazione di doglianze già esaminate. Tale comportamento processuale rende i motivi non specifici, ma solo apparenti, e quindi inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
La Valutazione della Cassazione sul reato continuato
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del terzo motivo, relativo alla presunta omessa motivazione sull’aumento di pena per il reato continuato. La Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite.
Il giudice, nel determinare la pena per il reato continuato, deve seguire un percorso preciso:
1. Individuare il reato più grave.
2. Stabilire la pena base per tale reato.
3. Applicare un aumento per ciascuno dei reati satellite.
L’obbligo di motivazione su questi aumenti è correlato alla loro entità. La motivazione deve essere tale da permettere di verificare il rispetto del principio di proporzione e dei limiti previsti dall’art. 81 del codice penale, evitando che si realizzi un surrettizio cumulo materiale delle pene.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che l’onere di motivazione era stato implicitamente assolto. I giudici di merito si trovavano di fronte a reati omogenei (due episodi di rapina) e avevano applicato un “obiettivo minimo aumento di pena”. In un simile contesto, e data l’impossibilità di ancorare la determinazione della pena a criteri puramente matematici, la Corte ha ritenuto che una motivazione analitica e dettagliata per ogni aumento non fosse necessaria. La scelta di un aumento minimo è di per sé sufficiente a dimostrare che il giudice ha ponderato la sua decisione nel rispetto dei principi di legge, senza applicare una semplice somma delle pene.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione riafferma due principi cardine della procedura penale. Da un lato, la necessità che i ricorsi siano specifici e critici, pena l’inammissibilità. Dall’altro, delinea un criterio di pragmatismo nella valutazione della motivazione per il reato continuato: quando i reati sono omogenei e l’aumento di pena è minimo, la motivazione può considerarsi implicita, poiché è evidente che il giudice ha operato un bilanciamento corretto e non una mera addizione sanzionatoria. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando i motivi sono generici e si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
Come deve essere motivato l’aumento di pena per il reato continuato?
Il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento per ciascun reato “satellite”. Il grado di dettaglio della motivazione dipende dall’entità dell’aumento stesso.
Un aumento di pena minimo per reati omogenei necessita di una motivazione dettagliata?
No, secondo la Corte, in presenza di reati omogenei, un aumento di pena minimo applicato nell’ambito del reato continuato assolve implicitamente all’obbligo di motivazione, poiché tale scelta dimostra di per sé il rispetto dei criteri di proporzionalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che i primi due motivi del ricorso in esame, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione dei deli ascritti all’odierno ricorrente ai capi a) e b) della rubrica (fattispecie d tentata e di rapina consumata) in quelli rispettivamente di furto tentato e di consumato, non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla corte di merito alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor
osservato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudi secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la p complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno de reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli s deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapp proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che r rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (s veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) in presenza di re omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo crit matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazion alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata p reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente