Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11457 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 814/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in MAROCCO il 06/11/1979 avverso l’ordinanza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di Ferrara
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da NOME di unificazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. dei reati giudicati con: 1) la sentenza del GIP del Tribunale di Forlì data 7 febbraio 2017, divenuta irrevocabile in data 1 luglio 2021, relativa a tentata rapina aggravata, lesioni aggravate e resistenza commessi in data 17 ottobre 2016, con arresto in flagranza; 2) la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 11 dicembre 2019, divenuta irrevocabile in data 8 dicembre 2023, relativa al reato di tentativo di furto e simulazione di reato commessi il 24 maggio 2017, sottolineando la eterogeneità dei reati e delle condotte, la distanza spaziale e temporale tra i fatti e l’assenza di qualunque elemento dal quale trarre la preventiva programmazione dei reati.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione perchØ i reati sono stati commessi nello stesso contesto spazio-temporale e perchØ i fatti giudicati con la sentenza n. 2 sono stati unificati in sede di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
¨ bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Va, inoltre, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, Ł legittima l’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).
Secondo l’ id quod prelumque accidit i periodi di detenzione o di trattamento sono da considerare in linea di massima interruttivi del disegno criminoso, essendo arduo concepire un progetto che includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e la successiva ripresa del piano delittuoso (così già: Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965), avendoperaltro la giurisprudenza chiarito che la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato nel periodo intercorrente tra i reati separatamente giudicati, non Ł di per sØ idonea a escludere l’identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l’omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).
Ciò premesso, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, nel respingere l’istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare:
il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un’astratta programmabilità) degli episodi delittuosi;
il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale.
Come, del resto, risulta non controverso, il condannato venne tratto in arresto in flagranza per i fatti giudicati con la sentenza n. 1.
3.2. Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell’ordinanza impugnata, che non Ł certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati.
Va, in conclusione, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente può essere negato il riconoscimento del vincolo della continuazione in considerazione del notevole
lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie) e dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente; in particolare, in tema di reato continuato, se la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non Ł di per sØ idonea a escludere l’identità del disegno criminoso, essa non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l’omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256119).
3.3. Il giudice dell’esecuzione, come detto, non si Ł sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre le argomentazioni difensive non risultano idonee a superare tali coerenti conclusioni, soprattutto alla luce dell’intervenuto arresto che, di regola, costituisce cesura di qualsivoglia programmazione delittuosa.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME