Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7595 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7595 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 2308/2026
NOME COGNOME COGNOME
Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento dell’8 ottobre 2025 rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui a tre sentenze di condanna a carico dell’istante COGNOME NOME.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta un vizio di motivazione in relazione alla data di commissione del reato di estorsione ai danni di COGNOME che sarebbe stata commessa da luglio a settembre 2018 e quindi lo iato temporale fra tale fatto e la estorsione precedente in realtà si riduce a qualche mese.
Nel periodo intermedio, cioŁ nel gennaio 2018, poi, veniva commessa la ricettazione che Ł fatto che fa da trait union fra i due ulteriori reati, che non potevano dirsi eterogenei rispetto alla prima, stante il fatto che trattasi comunque di reati contro il patrimonio.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.
Il provvedimento impugNOME non avrebbe tenuto in debita considerazione l’omogeneità del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità delle condotte, tutti indici che, se correttamente valutati, avrebbero condotto ad una decisione di segno diametralmente opposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Il giudice dell’esecuzione, richiesto dell’applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., deve verificare se i reati esaminati sono collegati da un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica ad un disegno criminoso unitario, che ha presieduto alla loro esecuzione. Non Ł a tal fine, di per sŁ, decisiva, in difetto di ulteriori e piø pregnanti elementi, la brevità dell’intervallo cronologico tra i diversi episodi criminosi, che rappresenta solo un dato estrinseco e formale. (Sez. 5, n. 1505 del 30/09/1992, Albano, Rv. 192276 – 01).
A fronte di tale insegnamento che qui si intende ribadire emerge all’evidenza la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi circa la rilevanza determinante del ridotto iato temporale fra le due estorsioni.
Il dato cronologico, che, in ogni caso, nello specifico Ł comunque corrispondente ad alcuni mesi, Ł solo un elemento da valutare ma non può essere l’unico elemento su cui fondare il riconoscimento della unicità del disegno criminoso.
Il provvedimento impugNOME ha pienamente motivato le ragioni del diniego analizzando il tipo di reato, le modalità commissione e financo la genesi della determinazione criminosa, escludendo che la matrice ideativa potesse essere comune, stante il fatto che la estorsione in danno della persona offesa COGNOME nasceva da una circostanza contingente.
A fronte di tali argomentazioni i rilievi difensivi del ricorrente si appalesano come aspecifici non confrontandosi in alcun modo con le avversate argomentazioni : nel giudizio di cassazione costituisce motivo di “aspecificità” la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME