Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7428 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7428 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza con cui in data 11.6.2025 la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due reati di violenza sessuale in danno di minori di anni dieci, commessi tra gennaio e giugno del 2018, e un reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, commesso dall’istante nel settembre del 2018 quando veniva trovato in compagnia di due minorenni.
Rilevato che la motivazione del rigetto dell’istanza si fonda sulla eterogeneità dei reati, sul fatto che le minori dell’ultimo episodio erano diverse da quelle dei primi episodi (ciò che, secondo il giudice dell’esecuzione, rende irrilevante la contiguità cronologica) e sull’osservazione che le modalità di commissione dei fatti non siano analoghe;
Considerato che, da tali premesse, la Corte d’appello fa adeguatamente discendere la conclusione che la prospettazione secondo cui a settembre del 2018 il condannato volesse compiere una violenza sessuale sia una congettura indimostrata, sicchØ Ł del tutto ragionevole ritenere che si Ł trattato di una condotta riconducibile ad una devianza sessuale, evidenziata nella stessa consulenza di parte, che non Ł al tempo stesso indice rivelatore di un disegno preordinato;
Rilevato che il ricorso avversa l’ordinanza, richiamando genericamente il dato cronologico e il disturbo pedofilico del condannato e così rendendo evidente che si basi su una diversa lettura degli elementi di fatto già disattesi dal giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, nØ contraddittoria;
Ritenuto, invece, che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui per l’applicazione della disciplina del reato continuato non Ł sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, in quanto indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806
– Relatore –
Ord. n. sez. 17618/2025
CC – 04/12/2025
del 20/4/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, COGNOME, Rv. 247356 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.