Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11632 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/08/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fi dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determiNOME fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenzial (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudin programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in
questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logic travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibi al medesimo disegno criminoso dei reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui NOME COGNOME è stato condanNOME con due diverse sentenze sul rilievo dell’amplissimo distacco temporale, superiore al biennio, che le separa che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente considerazioni critiche di tangibile ed insuperabile genericità, in alcun idonee ad evidenziare, nell’ordinanza impugnata, crepe logiche di sorta n tantomeno, a dimostrare che, all’atto del compimento del primo dei rea accertati in sede giurisdizionale, egli avesse programmato, sia pure in ter generali, la commissione di quello successivo;
che COGNOME pone l’accento, in particolare, sull’omogenea offensività del condotte e sulla loro commissione in una ristretta area territoriale (oltre che disponibilità di un bilancino ed alla suddivisione in dosi, elementi pr apprezzabile significatività), circostanze che, pur astrattamente rielevanti, state ritenute, nella fattispecie, recessive rispetto al dato cronolog eclatanza tale da precludere in radice la possibilità di sussumere comport tanto distanti nella cornice di una programmazione anticipata ed unitaria;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/12/2023.