Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27833 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27833 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 11/04/2025 della Corte d’Appello di Napoli;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In motivazione viene evidenziato che nonostante la omogeneità delle condotte (correlate alla cessione di stupefacenti) vi Ł tra le medesime un intervallo temporale particolarmente ampio (le prime risalgono al maggio del 2018, le successive tra maggio 2019 e gennaio 2020), il che porta ad escludere la riconoscibilità di una programmazione unitaria.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge Kaladu Eriche. Con unico motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
Secondo la difesa la decisione emessa dal giudice dell’esecuzione non rispetta il dato normativo, posto che la continuazione non richiede la contestualità o la stretta prossimità temporale delle condotte criminose.
Nel caso del Kaladu vi era sostanziale omogeneità delle condotte e il decorso di poco piø di un anno tra i due ‘gruppi’ di violazioni non poteva condurre al diniego della domanda, posto che era ben riconoscibile – proprio in ragione della tipologìa di condotte – la progettazione unitaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Va premesso che, in via generale, al fine di valutare l’applicabilità della norma in
– Relatore –
Sent. n. sez. 2399/2025
CC – 11/07/2025
tema di reato continuato (art. 81 comma 2 cod. pen.) Ł necessario che il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchŁ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le molte, Sez. II, n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
2.1 Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale – maturata in questa sede di legittimità – ha individuato i possibili «indici rivelatori» della preordinazione unitaria : a) nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, b) nelle concrete modalità della condotta,c) nella medesimezza del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici, d) nell’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchŁ significativi (v. Sez. I n. 44862 del 5.11.2008, rv 242098).
La unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere dei reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
2.2 Ciò posto, Ł esatto affermare che il legislatore non ha mai richiesto la contestualità delle azioni come presupposto della continuazione, essendo – per sua natura – l’istituto in parola destinato alla mitigazione della risposta sanzionatoria in riferimento a fatti commessi ‘in tempi diversi’ , ma espressivi di una deliberazione unitaria .
L’ampliamento di operatività dell’istituto, nel corso del tempo, ha riguardato infatti (d.l. n. 99 del 11.4.1974) il diverso aspetto della possibile diversità delle disposizioni violate, lì dove fino a tale importante riforma la continuazione poteva essere riconosciuta solo in presenza di violazioni della stessa disposizione di legge.
Come Ł noto, tale modifica della previsione di legge venne ispirata dalla necessità di attenuare il rigore del cumulo materiale, favorendo la individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove fosse concretamente rintracciabile – nelle azioni commesse – il profilo
unificante rappresentato dalla sostanziale unicità e specificità del fine concretamente perseguito (si vedano, sul tema, le decisioni emesse da questa Corte negli anni immediatamente successivi alla modifica dell’istituto, tra cuiSez. I del 22.1.1980, ric. Cassano ove si richiede l’esistenza di un unico programma predeterminato nelle sue linee fondamentali e diretto ad un determinato fine ; Sez. I del 24.10.1983, ric. Rivero , ove si afferma che i fatti criminosi devono essere stati programmati e deliberati dall’autore una volta per tutte, come elementi di un piano unitario, anche se da definirsi nei dettagli successivamente ).
Ora, Ł del tutto evidente, pertanto, che la difficoltà di applicazione dell’istituto deriva proprio dalla natura indiziaria di tale tipologìa di accertamento che impone di ‘risalire’ dai fatti commessi (evidenza obiettiva) ad un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
Gli arresti che evidenziano la particolare valenza dell’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni – al fine di identificare il dato della comune ideazione finalistica – realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (tra le molte v. Sez. V n. 1766 del 6.7.2015, rv 266413; Sez.II n. 7555 del 22.1.2014, rv 258543) .
Ciò perchŁ l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico (ad esempio: l’obiettivo dell’agente Ł quello di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita) posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Il finalismo di cui si discute, pertanto, implica necessariamente la identificazione di una finalità connotata da specificità, pur se i mezzi (che concretizzano le singole violazioni poi realmente commesse) possono essere oggetto di una programmazione solo ‘di massima’.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, Ł congruo indicatore logico di una ‘successione’ di azioni sorrette da «rinnovata ideazione» o comunque orientate a realizzare piø che una finalità circoscritta una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
Non vi Ł pertanto alcuna contraddizione logica e giuridica tra il contenuto della norma regolatrice (ove si afferma che le violazioni possono essere state commesse anche in tempi diversi ) e l’orientamento interpretativo che nega il riconoscimento della continuazione lì dove l’intervallo temporale tra le violazioni sia particolarmente consistente, per quanto sinora affermato.
Da ciò deriva il rigetto del proposto ricorso, posto che il giudice dell’esecuzione – pur tenendo conto della omogeneità delle condotte – ha valorizzato in modo non irragionevole, per quanto sinora detto, la esistenza di un intervallo temporale di particolare ampiezza tra i diversi episodi delittuosi.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME