Reato Continuato: La Cassazione e il Limite del Lasso Temporale
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione di specifici indicatori. Con l’ordinanza n. 8737 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri per il riconoscimento della continuazione, ponendo l’accento sul valore probatorio del fattore tempo e delle modalità esecutive.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato con diverse sentenze, il quale richiedeva al Giudice dell’esecuzione di unificare le pene sotto il vincolo del reato continuato. La richiesta si basava sulla tesi che tutti i reati commessi fossero parte di un unico programma delittuoso.
Il Tribunale competente, tuttavia, respingeva l’istanza, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’istituto. Avverso tale decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’errata valutazione degli elementi a sostegno della continuazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato Continuato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice di merito. Secondo gli Ermellini, le censure mosse dal ricorrente non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto si traducevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, le argomentazioni legali sono state giudicate manifestamente infondate e generiche, poiché non individuavano vizi di diritto nel provvedimento impugnato.
Le Motivazioni
La Corte ha articolato le sue motivazioni attorno a tre punti fondamentali, che chiariscono i confini applicativi del reato continuato.
L’Importanza del Fattore Temporale
Uno degli elementi centrali della decisione è la distanza cronologica tra i reati, pari a quasi un anno. La Cassazione ribadisce che, sebbene il tempo non sia di per sé un ostacolo assoluto, un lasso così ampio costituisce un ‘limite logico’ alla possibilità di ravvisare un disegno criminoso unitario. Questo indice probatorio assume un peso ancora maggiore quando, come nel caso di specie, il periodo è intervallato da carcerazioni. Il ricorso, su questo punto, si è limitato a una contestazione astratta, senza fornire elementi concreti per superare la logica del giudice di merito.
Assenza di un Disegno Criminoso Unitario
La Corte ha validato la valutazione del Tribunale circa l’assenza di un programma criminoso concepito sin dall’inizio. A sostegno di questa conclusione, sono state evidenziate le diverse modalità esecutive dei reati, strettamente connesse a circostanze estemporanee e occasionali, piuttosto che a una pianificazione preordinata. Mancava, in sostanza, la prova di quella ‘ideazione e programmazione’ che deve avvincere tutti gli episodi delittuosi per poter parlare di reato continuato.
Genericità e Astrattezza del Ricorso
Infine, il ricorso è stato giudicato inammissibile anche per la sua genericità. Le censure, infatti, non contrapponevano elementi specifici e concreti che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare. Il ricorrente si è limitato a sollecitare una lettura alternativa delle prove, un’operazione che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per ottenere il riconoscimento del reato continuato, non basta affermare l’esistenza di un piano unitario, ma occorre dimostrarlo con elementi concreti. Un significativo intervallo di tempo tra i fatti, le modalità esecutive eterogenee e l’assenza di indicatori di una programmazione iniziale sono fattori che, letti congiuntamente, costituiscono una prova logica robusta contro l’applicazione dell’istituto. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici, fondati su vizi di diritto e non su mere doglianze di fatto, per evitare una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Un lungo periodo di tempo tra due reati esclude automaticamente il reato continuato?
No, non automaticamente. Tuttavia, la Corte di Cassazione lo considera un indice probatorio molto forte contro la sua esistenza. Un lasso di tempo significativo, come quasi un anno nel caso di specie, rappresenta un ‘limite logico’ alla possibilità di riconoscere un disegno criminoso unitario, specialmente se intervallato da periodi di carcerazione.
Quali elementi, oltre al tempo, vengono considerati per negare il reato continuato?
Nella decisione in esame, sono state ritenute decisive le diverse modalità esecutive dei reati, legate a circostanze estemporanee e non a un piano preordinato. Inoltre, è stata sottolineata la totale assenza di prove che dimostrassero un’ideazione e una programmazione comuni e antecedenti al primo reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nella sostanza, non contestava errori di diritto, ma sollecitava un nuovo apprezzamento dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Le censure sono state inoltre giudicate generiche, poiché non opponevano elementi concreti e specifici alla motivazione logica e corretta del provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8737 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (quasi un anno), le diverse modalità esecutive strettamente legate a circostanze estemporanee, l’assenza e, financo, la prospettazione di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quello successivo
1.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
E’ stata correttamente valutata la distanza cronologica tra i reati.
Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
1.3. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.