Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41537 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41537 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure poste a base dell’impugnazione dalla difesa di NOME COGNOME non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di lgge e vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici.
Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell’istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (1991, 2002, 2009, 2012) ma anche il diverso contesto spaziale.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
In particolare, il ricorrente continua a non confrontarsi con la distanza cronologica che separa la decisione di aderire alle due associazioni per cui è intervenuta condanna, peraltro una semplice e l’altro di tipo mafioso. Tale dato è stato correttamente apprezzato dall’ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ‘ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugNOME, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.