Reato Continuato: Quando Più Atti Illeciti Restano Separati
L’istituto del reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, è uno strumento giuridico che consente di unificare, ai fini della pena, più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione rigorosa dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale istituto, dichiarando inammissibile il ricorso di un detenuto che aveva commesso più danneggiamenti con un unico scopo.
I Fatti del Caso: Danneggiamenti Multipli in Carcere
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un detenuto condannato per tre distinti episodi di danneggiamento, avvenuti in tre giorni diversi (10, 11 e 17 ottobre 2022) all’interno di un istituto penitenziario. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, tutte le azioni erano state poste in essere con un obiettivo preciso: ottenere il trasferimento in un’altra sezione del carcere. Forte di questo ‘medesimo disegno criminoso’, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della disciplina del reato continuato.
La Questione Giuridica: Applicazione del Reato Continuato
Il ricorrente sosteneva che le tre condotte delittuose, essendo parte di un’unica strategia finalizzata al trasferimento, dovessero essere considerate come un unico reato aggravato dalla continuazione. Questo avrebbe comportato l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, basato sulla pena per il reato più grave aumentata fino al triplo, anziché sulla somma delle pene per ciascun reato.
La difesa ha quindi impugnato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che la violazione dell’art. 81 c.p. fosse evidente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso ‘inammissibile’ per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno stabilito che i giudici di merito avevano correttamente valutato i fatti, riconoscendo la sussistenza di tre reati di danneggiamento distinti e separati.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su diversi punti chiave. In primo luogo, ha evidenziato come la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’. I giudici di secondo grado avevano ripreso e condiviso le argomentazioni del tribunale, in un quadro di cosiddetta ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze che giungono alle medesime conclusioni. In questi casi, è pienamente legittimo che la motivazione della sentenza d’appello si richiami a quella di primo grado. Nel merito, è stato affermato che le condotte, sebbene animate da un unico scopo, avevano perfezionato tre diversi e autonomi reati di danneggiamento. La presenza di un fine comune non è sufficiente, da sola, a trasformare più azioni criminali in un unico reato continuato se ciascuna di esse si è concretizzata in un evento di danno distinto e temporalmente separato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’ è condizione necessaria ma non sempre sufficiente per l’applicazione del reato continuato. È necessario che le singole condotte siano strettamente collegate in un’unica sequenza programmata. In questo caso, i tre danneggiamenti, pur avendo lo stesso obiettivo, sono stati ritenuti episodi autonomi. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, confermando la solidità delle decisioni dei giudici di merito.
Avere un unico scopo rende automaticamente più atti criminali un solo reato continuato?
No. Secondo la Corte, anche se più reati sono commessi per raggiungere un unico scopo (in questo caso, il trasferimento in un’altra sezione del carcere), possono essere considerati reati separati se le condotte sono distinte e perfezionano autonomamente il reato, come avvenuto nei tre episodi di danneggiamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ritenuto che i giudici di appello avessero fornito una motivazione esaustiva e corretta, confermando la decisione di primo grado (‘doppia conforme’) nel qualificare le azioni come tre reati distinti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. conseguente all’applicazione dell’istituto de continuazione in relazione ad una unitaria condotta delittuosa è manifestamente infondato;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno affermato che le condotte poste in essere dal ricorrente perfezionano tre diversi reati danneggiamento perpetrati in data 10, 11 e 17 ottobre 2022 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso finalizzato ad ottenere il trasferimento in altra sezione della Casa Circondariale di Brissogne (vedi pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.