Reato Continuato: Quando il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
L’istituto del reato continuato rappresenta un caposaldo del diritto penale sostanziale, finalizzato a mitigare la pena per chi commette più reati sotto l’impulso di un unico disegno criminoso. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio non è automatico e le decisioni dei giudici di merito devono essere fondate su motivazioni solide e coerenti. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso, che lamenta proprio la mancata applicazione di questa disciplina, viene ritenuto manifestamente infondato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente lamentava un unico vizio: un errore nella motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati a lui addebitati, come previsto dall’art. 81 del codice penale.
Secondo la difesa, la decisione dei giudici di secondo grado era viziata da illogicità e contraddittorietà, non avendo applicato il più favorevole regime del reato continuato. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare non il merito dei fatti, ma la correttezza logico-giuridica della motivazione impugnata.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso per Reato Continuato
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “manifestamente infondato”.
I giudici di legittimità hanno constatato che la motivazione della Corte d’Appello non presentava affatto i difetti lamentati. Al contrario, la lettura del provvedimento impugnato rivelava una motivazione:
* Esistente: non vi era alcuna carenza di argomentazioni.
* Lineare e coerente: il percorso logico seguito dai giudici d’appello era chiaro e privo di contraddizioni.
* Conforme ai dati probatori: le conclusioni erano il risultato di un’analisi completa e attenta delle prove raccolte nel processo.
La Suprema Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero già risposto in modo esauriente alle stesse doglianze sollevate in appello, spiegando congruamente le ragioni per cui il vincolo della continuazione non poteva essere riconosciuto nel caso specifico.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si basa su un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle istanze precedenti. Il suo compito è verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici o da errori nell’applicazione della legge.
In questo caso, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare un reale vizio motivazionale. L’appello si configurava, di fatto, come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della questione, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi giuridici relativi al reato continuato, esplicitando in maniera chiara (nelle pagine 3 e 4 della sentenza, come indicato dalla Cassazione) perché non sussistessero i presupposti per la sua applicazione. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Conseguenze Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un importante monito: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi concreti e specifici della sentenza impugnata, non su un generico dissenso rispetto alla valutazione dei fatti. Quando la motivazione del giudice di merito è logica, completa e coerente, un ricorso che ne critica la sostanza senza evidenziare palesi illogicità è destinato all’inammissibilità.
Le conseguenze per il ricorrente sono state significative. Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha verificato che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello era esistente, logica e coerente, e non presentava i difetti di contraddittorietà o illogicità lamentati dal ricorrente.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
L’oggetto principale del ricorso era la contestazione della mancata applicazione del regime del reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, che il ricorrente riteneva spettargli.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEGRATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione del regime della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura d provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
che i giudici di merito, con motivazione esente dal dedotto vizio logico e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con l’unico motivo di appello, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo corretta applicazione dei principi giuridici ai fini del disconoscimento del vincol della continuazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore