Reato Continuato: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Ripetitivo
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e le modalità con cui viene richiesto in sede di impugnazione sono soggette a rigidi requisiti. Con l’ordinanza n. 22070 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, contro la quale un imputato ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta erronea applicazione della legge penale, e in particolare il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati a lui contestati. Secondo la difesa, i diversi episodi delittuosi avrebbero dovuto essere considerati come parte di un unico progetto criminale, con la conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e respinto tale richiesta, motivando la propria decisione in modo dettagliato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se il reato continuato fosse o meno applicabile), ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sul Reato Continuato è Stato Respinto?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘indeducibile’, ovvero non suscettibile di essere esaminato, per una ragione precisa: esso era meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di secondo grado. Il ricorrente, infatti, non ha mosso una critica specifica e puntuale alle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a ripresentare le medesime tesi.
La Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale avesse già fornito una motivazione pertinente e corretta per escludere il reato continuato. In particolare, era stata evidenziata la significativa differenza temporale tra i momenti in cui i reati erano stati consumati. Questo ampio lasso di tempo, secondo i giudici di merito, era oggettivamente incompatibile con la sussistenza di quel ‘medesimo disegno criminoso’ che costituisce il presupposto indispensabile per l’applicazione dell’art. 81 c.p. La mancanza di una critica mirata a smontare questo specifico ragionamento ha reso il ricorso sterile e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza offre un importante insegnamento di carattere processuale. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione delle difese svolte nei gradi precedenti. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica, logico-giuridica, delle ragioni esposte nel provvedimento che si intende impugnare. In assenza di questo confronto critico con la motivazione della sentenza precedente, il ricorso perde la sua funzione e viene inevitabilmente respinto.
La decisione riafferma che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, chi si rivolge alla Suprema Corte deve dimostrare non solo di avere ragione, ma anche e soprattutto perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare le norme, fornendo argomenti nuovi e specifici a sostegno della propria tesi.
Quando può essere negato il riconoscimento del reato continuato?
Secondo l’ordinanza, il riconoscimento può essere negato quando esiste una differenza temporale significativa tra i momenti consumativi dei reati, tale da risultare incompatibile con l’esistenza di un unico disegno criminoso.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è riproduttivo di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice precedente e se non contiene una specifica analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in ordine alla differenza temporale dei momenti consumativi dei reati contestati, incompatibile con il riconoscimento del vincolo della continuazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 23/04/2024