Reato Continuato: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione e la determinazione della pena sono spesso oggetto di ricorso in Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini della propria valutazione, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi ritenuti manifestamente infondati.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte di Appello di Firenze per una serie di reati contro il patrimonio (tra cui furto aggravato, anche in forma tentata), ha presentato ricorso in Cassazione. Il ricorso si fondava su tre motivi principali: il mancato riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza passata in giudicato, l’errata applicazione della recidiva e la violazione di legge nella determinazione della pena complessiva per il reato continuato.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti e tre i motivi, giudicandoli manifestamente infondati e, di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Mancato Riconoscimento della Continuazione
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli di una precedente condanna. La Cassazione ha replicato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi, spiegando adeguatamente le ragioni per cui tale vincolo non era stato ravvisato. Il ricorso, su questo punto, non si confrontava con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre una diversa interpretazione dei fatti.
La Valutazione della Recidiva
Il secondo motivo contestava l’applicazione della recidiva. Anche in questo caso, la Suprema Corte ha ritenuto la censura infondata. I giudici di merito avevano correttamente applicato i principi giurisprudenziali, secondo cui la valutazione sulla recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sulla loro distanza temporale. È necessario, infatti, un esame concreto del rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti, per verificare se la condotta passata sia indicativa di una persistente inclinazione al delitto che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Il Calcolo della Pena nel Reato Continuato
Il punto centrale del ricorso riguardava la determinazione della pena per il reato continuato. Il ricorrente denunciava una violazione di legge nel modo in cui era stato calcolato l’aumento di pena per i cosiddetti “reati satellite”. La Cassazione ha respinto anche questa doglianza, richiamando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (n. 47127/2021). Secondo tale principio, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento per ciascun reato satellite. L’obbligo di motivazione è correlato all’entità degli aumenti: in presenza di reati omogenei, come nel caso di specie, una motivazione implicita può essere sufficiente, purché garantisca la proporzionalità e non si traduca in un mero cumulo materiale delle pene.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda sul principio della manifesta infondatezza dei motivi. I giudici di legittimità hanno concluso che il ricorrente non ha evidenziato reali vizi logici o violazioni di legge nella sentenza d’appello. Al contrario, ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di Cassazione. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata coerente e aderente ai consolidati principi giurisprudenziali sia in tema di continuazione e recidiva, sia per quanto riguarda i criteri di determinazione della pena.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti), non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti. In materia di reato continuato, la pronuncia conferma che, sebbene la motivazione sull’aumento di pena per i reati satellite sia un obbligo, il suo grado di dettaglio può variare in base al caso concreto, potendo essere anche implicito quando la coerenza e la proporzionalità della pena complessiva sono comunque garantite.
Quando un motivo di ricorso sulla continuazione tra reati è considerato infondato?
Quando non si confronta specificamente con le ragioni logiche esplicitate nella sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una diversa valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Quali criteri deve seguire il giudice per valutare la recidiva?
Il giudice non deve basarsi solo sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma deve esaminare in concreto il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti per verificare se esista una perdurante inclinazione al delitto che abbia agito come fattore criminogeno.
Come deve essere motivato l’aumento di pena per i reati satellite in un reato continuato?
Il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena per ciascun reato satellite. Tuttavia, il grado di dettaglio della motivazione dipende dall’entità degli aumenti. In caso di reati omogenei e aumenti contenuti, la motivazione può essere anche implicita, purché sia rispettato il principio di proporzionalità e si eviti un cumulo materiale delle pene.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12967 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a STIGLIANO il 24/05/1988
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7,7
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appe lo di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cu agli artt. 624bis, comma 1, 81 cpv., 56, 624 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente denunzia violaz o le di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e precedente sentenza pas!;a1:a in giudicato – è manifestamente infondato non confrontandosi con la senteni a che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni della decisione (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 e l’espresso richiamo alla giurisprudenza di questa Corte n.30909/22) facendo applicazione di capretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente deduce viola ione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidi’/ e – è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicaziore (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità seci)ndo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla graviti dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il raDporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificande e ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdm ente inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno la commissione del reato “sub iudice”;
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazioi le di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena commisi rata in continuazione al reato di cui al capo b) dell’imputazione – è manifestamente infondato; i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della recici a di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pene lase, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per cieisi:uno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269); l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impinno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’e – itità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispe:tdto il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accei tati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia o x ra surrettiziamente un cumulo materiale di pene; e tale onere argomentativo è si:ato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 6 della senti?.nza impugnata: in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo mil limo
aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base Cc alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per I peato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedi i ento
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 sigliere estensore
sidente