Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6051 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6051 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., che: – il condannato ha già ottenuto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con riguardo ai fatti giudicati con le medesime sentenze oggetto dell’odierna richiesta; – si è pronunciata anche la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso volto a ottenere un più benevolo trattamento sanzionatorio, ricorso invece accolto per il fratello NOME nella prospettata identità delle condizioni di fatto e d diritto; – si è, pertanto, di fronte a mera riproposizione di istanza già decisa senza che al giudicante sia dato il potere di porre nel nulla il pronunciamento della Corte di cassazione che ha definito l’incidente di esecuzione, tanto più che pende ricorso straordinario avverso di esso.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sull’estensione al ricorrente dell’istituto continuazione secondo i parametri più favorevoli adottati nei confronti del fratello dello stesso, dimostrando di non confrontarsi con le stesse e incorrendo, quindi, nella aspecificità e manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.