Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7403 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7403 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXX
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 della Corte d’appello di Cagliari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOMENOMEXX avverso l’ordinanza con cui in data 11.6.2025 la Corte d’appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili;
Rilevato che il ricorso ripropone gli stessi argomenti addotti a sostegno dell’istanza originaria, senza arrivare a confutare la motivazione non manifestamente illogica dell’ordinanza impugnata e senza prospettare motivi idonei a superare la valutazione del giudice dell’esecuzione sui medesimi elementi di fatto – ovvero il tempus commissi delicti e lo stato di tossicodipendenza – che il ricorrente indica nuovamente come sintomatici di un medesimo disegno criminoso;
Considerato, pertanto, che il ricorso articoli doglianze in punto di fatto, con cui sollecita una – non consentita in sede di legittimità – lettura alternativa della vicenda di NOME, mediante l’adozione di parametri di valutazione diversi, indicati come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Aggiunto che si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 17533/2025
CC – 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.