Reato Continuato: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Con l’ordinanza n. 16223 del 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso riguardante l’applicazione della disciplina del reato continuato a condanne già divenute irrevocabili. La decisione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sulla differenza tra violazione di legge e riesame dei fatti.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’istanza presentata da un soggetto alla Corte di Appello di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione. L’istante chiedeva di applicare la disciplina del reato continuato, prevista dall’art. 81, comma 2, del codice penale, a una serie di reati per i quali era già stato condannato con sentenze definitive e irrevocabili. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando le pene sotto il vincolo del medesimo disegno criminoso.
La Corte di Appello, tuttavia, respingeva la richiesta. Avverso tale decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in riferimento agli articoli 81 c.p. e 671 c.p.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della sussistenza o meno del reato continuato, ma si concentra sulla natura dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo i giudici, le censure mosse all’ordinanza della Corte di Appello non rappresentavano una vera e propria violazione di legge, bensì una richiesta di rivalutazione dei fatti.
Reato Continuato e i Limiti della Valutazione in Sede di Legittimità
La Cassazione ha sottolineato che il giudice dell’esecuzione (in questo caso, la Corte di Appello) aveva già compiutamente esaminato i profili di fatto della vicenda. In particolare, aveva analizzato le diverse condotte criminose e non aveva trovato “concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione”. In altre parole, mancava la prova di quel “medesimo disegno criminoso” che è il presupposto fondamentale per poter applicare la disciplina del reato continuato.
Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a criticare questa valutazione di merito, proponendo una diversa interpretazione degli stessi fatti. Questa operazione, tuttavia, è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel quale si può riesaminare l’intera vicenda, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché “proposto per motivi non consentiti”. I motivi consentiti sono quelli che evidenziano un errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione, non quelli che semplicemente contestano l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice precedente.
La critica del ricorrente si risolveva, secondo la Corte, in una “richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità”. Di conseguenza, non potendo riesaminare le prove e le circostanze già valutate dalla Corte di Appello, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un importante principio: chi intende contestare in Cassazione il diniego dell’applicazione del reato continuato deve dimostrare una specifica violazione di legge o un’illogicità palese nella motivazione del giudice, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, è stata la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
È possibile chiedere l’applicazione del reato continuato dopo che le sentenze sono diventate definitive?
Sì, è possibile presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 671 del codice di procedura penale, per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sul reato continuato?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente non denunciavano una violazione di legge, ma chiedevano una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione che è giudice di legittimità e non di merito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa nella presentazione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 20 ottobre 2022 la Corte di Appello di Catania ha re l’istanza avanzata da COGNOME NOME tesa ad ottenere l’applicazione della disc del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevoca nell’istanza medesima.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di l COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. .
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatt di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazi diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del rico pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cas ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente