Reato Continuato: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del reato continuato, previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale, è uno strumento fondamentale nel diritto penale esecutivo. Esso consente di unificare, ai fini del calcolo della pena, diverse condanne irrevocabili quando i reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la recente ordinanza n. 16228/2024 della Corte di Cassazione ci ricorda i precisi confini entro cui è possibile contestare la decisione del giudice che nega tale beneficio. La Corte ha infatti chiarito che un ricorso basato su una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti è destinato all’inammissibilità.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato al Tribunale di Rimini, in qualità di giudice dell’esecuzione. L’istante chiedeva che diverse sentenze di condanna, divenute definitive, fossero ricondotte alla disciplina del reato continuato. L’obiettivo era ottenere una rideterminazione della pena complessiva in una misura più favorevole. Il Tribunale, dopo aver analizzato i fatti oggetto delle varie condanne, ha respinto l’istanza, non ravvisando gli elementi necessari per configurare un’unica ideazione criminosa alla base delle diverse condotte.
Le Ragioni del Ricorso e l’Applicazione del Reato Continuato
Contro la decisione del Tribunale, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si basavano su una presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, con riferimento agli articoli 666 e 671 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente contestava la valutazione del giudice dell’esecuzione, sostenendo che, a suo avviso, gli elementi per riconoscere il reato continuato fossero presenti. Egli chiedeva, di fatto, una nuova e diversa interpretazione degli elementi fattuali che avevano portato alle sue condanne.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come proposto per ‘motivi non consentiti’. Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
Il giudice dell’esecuzione, spiega la Corte, ha il compito di esaminare compiutamente i profili dei fatti oggetto di giudizio per accertare la presenza o meno di ‘concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione’. Questo tipo di valutazione è un accertamento di fatto. La Corte di Cassazione, invece, opera in ‘sede di legittimità’: il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma solo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il ricorso non evidenziava un errore di diritto o un’illogicità manifesta nel ragionamento del Tribunale, ma si limitava a criticare l’esito di un accertamento fattuale. Una simile critica, secondo la Corte, si risolve in ‘una richiesta di rivalutazione in fatto’, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente (come in questo caso, non essendoci elementi per escluderla), quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una decisione sul reato continuato in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la valutazione del giudice, ma è necessario individuare e argomentare uno specifico errore giuridico o un vizio logico palese nella sua motivazione.
Che cos’è il reato continuato?
È un istituto giuridico che permette di unificare più reati, commessi in attuazione di un medesimo piano criminoso, considerandoli come un unico reato ai fini della determinazione della pena, che risulterà più mite rispetto alla somma delle singole pene.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un errore di diritto o un vizio logico nella decisione del giudice precedente, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti per sostenere l’esistenza di un disegno criminoso comune. Questo tipo di richiesta non è consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 11 settembre 2023 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza introdotta da COGNOME NOME tesa ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell’istanza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 666, 671 cod. proc. pen. .
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente