Reato Continuato: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del reato continuato rappresenta un caposaldo del diritto penale, consentendo di unificare sotto un unico ‘disegno criminoso’ più violazioni della legge penale, con importanti benefici sul trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la sua applicazione in fase esecutiva, cioè dopo la formazione di più giudicati, è soggetta a rigorosi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando un ricorso volto a ottenere tale beneficio debba essere dichiarato inammissibile, tracciando una linea netta tra vizi di legittimità e tentativi di rivalutazione del merito.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Unificazione delle Pene
Un soggetto, già condannato con diverse sentenze passate in giudicato, presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione (in questo caso, la Corte di Appello) chiedendo l’applicazione della disciplina del reato continuato. L’obiettivo era ottenere la rideterminazione della pena complessiva, unificando i vari reati come se fossero parte di un unico programma criminoso concepito in origine.
La Decisione della Corte Territoriale
La Corte di Appello respingeva la richiesta. Secondo i giudici di merito, dall’analisi dei fatti non emergeva alcun elemento concreto che potesse indicare l’esistenza di un programma criminoso unitario e preventivo. Mancava, in altre parole, quella ‘preventiva ed unitaria ideazione’ che costituisce il cuore del reato continuato. Inoltre, la Corte sottolineava come le condotte contestate fossero distribuite in un arco temporale molto ampio, un altro fattore che deponeva contro l’ipotesi di un’unica matrice delittuosa.
Il Ricorso in Cassazione e l’Applicazione del Reato Continuato
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Sostanzialmente, il ricorrente contestava il modo in cui la Corte di Appello aveva interpretato i fatti, ritenendo che vi fossero gli estremi per riconoscere il vincolo della continuazione tra i diversi reati.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Inammissibilità per Rivalutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo una visione molto rigorosa dei limiti del proprio giudizio. Gli Ermellini hanno chiarito un principio fondamentale: il giudice dell’esecuzione ha il compito di esaminare nel merito i fatti e di valutare la presenza di ‘concreti indicatori’ di un disegno criminoso comune. Se questo esame è stato compiuto in modo completo e la motivazione della decisione è logica e non contraddittoria, non è possibile chiedere alla Cassazione di rifare la stessa valutazione.
Il ricorso, secondo la Suprema Corte, si risolveva in una mera ‘richiesta di rivalutazione in fatto’, un’attività preclusa in sede di legittimità. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica del ragionamento del giudice precedente. Proporre motivi che mirano a ottenere un diverso apprezzamento delle prove e dei fatti è, pertanto, un’operazione non consentita.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ribadisce un punto cruciale per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione (come contraddittorietà o illogicità palese), non sulla speranza che la Suprema Corte possa dare una lettura dei fatti diversa e più favorevole. In caso contrario, il rischio è non solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità, che comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro. Questa ordinanza serve quindi da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede la deduzione di vizi specifici e non può trasformarsi in un appello mascherato.
Quando è possibile chiedere il riconoscimento del reato continuato tra reati giudicati con sentenze diverse e definitive?
È possibile chiederlo in fase di esecuzione al giudice competente, il quale deve valutare se i diversi reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero un programma unitario ideato prima della commissione del primo reato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorso non denunciava un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma chiedeva di rivalutare i fatti già esaminati dal giudice dell’esecuzione. Questo tipo di richiesta non è consentita nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 1 giugno 2023 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respin l’istanza avanzata da COGNOME NOME tesa ad ottenere l’applicazione della disciplina continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indica osservando che nessun elemento depone circa la esistenza di un programma compless animato da uno scopo unitario, né per l’esistenza di una preventiva ed unitaria i oltre a fatto che le condotte contestate si diluiscono in un rilevantissim temporale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli 125 e 671 comma 1 cod. proc. pen. .
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei div oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazio consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ric pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Ca ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, a dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente