Reato Continuato: La Cassazione e i Limiti del Ricorso in Esecuzione
L’istituto del reato continuato è uno strumento fondamentale nel diritto penale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più reati in esecuzione di un unico piano criminoso. Tuttavia, la sua applicazione, specialmente nella fase esecutiva, è soggetta a rigidi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16197/2024) offre un’importante lezione sui motivi per cui un ricorso volto a ottenere tale beneficio può essere dichiarato inammissibile.
Il Caso: La Richiesta di Applicazione del Reato Continuato
Il caso ha origine dalla richiesta di un condannato di vedere applicata la disciplina del reato continuato a fatti oggetto di diverse sentenze ormai definitive. In sostanza, l’interessato chiedeva al giudice dell’esecuzione di unificare le pene inflitte per vari reati, sostenendo che fossero tutti parte di un medesimo disegno criminoso.
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta. La motivazione si basava su due elementi principali: la notevole distanza temporale tra i diversi episodi criminali e l’assenza di prove concrete di un piano unitario e preordinato. Secondo la Corte territoriale, questi fattori rendevano improbabile che il condannato avesse programmato in anticipo tutti i singoli reati nei loro elementi essenziali.
La Decisione della Corte di Cassazione sul reato continuato
Contro la decisione della Corte d’Appello, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso
La Cassazione ha stabilito che il ricorso era stato proposto per ‘motivi non consentiti’. Il punto cruciale è che il ricorrente non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. La critica mossa alla decisione della Corte d’Appello si risolveva, secondo gli Ermellini, in una richiesta di riesaminare il merito della questione, ovvero se esistesse o meno un’ideazione comune tra le diverse condotte. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, che opera in ‘sede di legittimità’.
Le Motivazioni: Distinzione tra Legittimità e Merito
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di merito (come il Tribunale o la Corte d’Appello) hanno il compito di accertare i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva già esaminato in modo completo i profili dei fatti, concludendo per l’assenza di indicatori concreti di un ‘disegno criminoso’ comune. Tentare di convincere la Cassazione del contrario, senza indicare una specifica violazione di legge o un palese vizio logico nella motivazione, equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa che l’ordinamento non consente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti. Chi intende impugnare una decisione deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione evidenti e irriducibili. Sfidare la valutazione dei fatti già compiuta dal giudice dell’esecuzione, come la presenza o meno di un unico disegno criminoso per il reato continuato, è una strategia destinata al fallimento se non supportata da argomentazioni strettamente giuridiche. La pronuncia sottolinea inoltre le conseguenze di un ricorso inammissibile: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 c.p.p., a carico del ricorrente.
Posso chiedere il riconoscimento del reato continuato dopo che le sentenze sono diventate definitive?
Sì, è possibile presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato anche in relazione a fatti già giudicati con sentenze irrevocabili, come previsto dall’art. 671 del codice di procedura penale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove per giungere a una diversa conclusione sulla sussistenza del disegno criminoso. Questa attività di rivalutazione del merito non è consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nella pronuncia, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 6 luglio 2023 la Corte di Appello di Lecce ha respinto avanzata da COGNOME NOME tesa ad ottenere l’applicazione della disciplina de continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indica In motivazione, la Corte osserva che la distanza temporale tra gli episodi oggetto delle sentenze sopra indicate e la mancanza di un disegno criminoso u rendono difficilmente ipotizzabile un’anticipata programmazione unitaria dei singol nei loro elementi essenziali.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agl 81, 93 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esamiNOME i profili dei fat di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazi diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ric pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della C ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, a dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente