Reato Continuato: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
L’istituto del reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale che consente di unificare più condotte illecite sotto un’unica matrice criminosa, con importanti riflessi sul trattamento sanzionatorio. Tuttavia, per ottenerne il riconoscimento, non basta la semplice successione di reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso avverso una decisione negativa, sottolineando come la genericità delle censure e la richiesta di un mero riesame dei fatti portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Due Sentenze e la Richiesta di Unificazione
Il caso in esame ha origine dalla richiesta di un condannato di vedere applicata la disciplina del reato continuato a due distinte sentenze penali divenute definitive. L’istante sosteneva che i vari reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Il Giudice dell’esecuzione, tuttavia, respingeva la richiesta. La sua decisione si fondava su elementi oggettivi ritenuti ostativi al riconoscimento del vincolo della continuazione: un considerevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, la diversità dei contesti territoriali e delle modalità operative.
Secondo il giudice, questi fattori indicavano che le violazioni non derivavano da una programmazione unitaria, bensì da impulsi criminosi distinti e autonomi. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che le argomentazioni del ricorrente non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità. Invece di contestare vizi di legittimità della decisione impugnata, il ricorso si limitava a sollecitare una rilettura alternativa del materiale probatorio, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul Reato Continuato
La Corte ha ritenuto le censure del ricorrente manifestamente infondate e generiche. Il punto centrale della motivazione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e coerente, del giudice precedente.
Nel dettaglio, i giudici hanno evidenziato che:
1. Corretta Applicazione dei Principi Giurisprudenziali: Il Giudice dell’esecuzione aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia di continuazione. La giurisprudenza richiede, per il riconoscimento del vincolo, la prova di un’unica ideazione e programmazione che abbracci tutti i reati sin dal primo.
2. Elementi Ostativi: La distanza temporale tra i crimini, la diversità dei contesti spaziali e delle modalità di esecuzione sono stati correttamente interpretati come indicatori dell’assenza di un disegno unitario. Questi elementi rendevano più plausibile l’ipotesi di risoluzioni criminose separate, nate da impulsi indipendenti.
3. Genericità del Ricorso: Il ricorrente non ha opposto elementi concreti e specifici in grado di smentire la logicità delle conclusioni del provvedimento impugnato. Il suo ricorso si è tradotto in una richiesta di “apprezzamenti di merito”, non consentita davanti alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o di scegliere tra diverse interpretazioni dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Per chi intende impugnare una decisione che nega il reato continuato, è dunque essenziale non limitarsi a contestare la conclusione, ma dimostrare dove e come il giudice abbia commesso un errore di diritto o sia incorso in un vizio logico manifesto. Un ricorso che si limita a proporre una tesi alternativa, senza smontare con argomenti specifici la costruzione logica della decisione impugnata, è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Quando può essere escluso il riconoscimento del reato continuato?
Il riconoscimento può essere escluso quando i reati sono commessi a notevole distanza di tempo, in luoghi diversi e con modalità operative differenti, poiché tali elementi suggeriscono l’esistenza di impulsi criminosi autonomi e non di un unico disegno criminoso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se, invece di denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o di logica), si limita a sollecitare un nuovo esame dei fatti già valutati dal giudice di merito o se le censure sono generiche e non si confrontano specificamente con le motivazioni del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38288 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME COGNOME nell’unico inotivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legitti inità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di i:ui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati oggetto delle due sentenze, i:0n rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l’assenza, in dispar dell’omogeneità del bene giuridico leso da alcune delle violazioni, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.
Risulta dalle sentenze che NOME COGNOME ha commesso i reati a rilevante distanza di tempo, in diversi ambiti spaziali e con diverse modalità operative sicché è più plausibile la tesi che le violazioni siano state oggetto di distinte ed i lutonom risoluzioni criminose determinate da impulsi criminogeni indipendenti.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del c: )mpendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a qi. ella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come già osservato, corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e spec fico
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi!isibile,-elepiallo, a norma dell’ › con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C )ssa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamimto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C: ssa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.