Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46091 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46091 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
inoltre:
DI BELLA NOME
avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio relativamente all’omesso aumento per la continuazione;
lette le conclusioni del difensore della parte civile COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, del foro di Trapani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Trapani con sentenza del 10/2/2023 condannava NOME, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen. e riconosciute circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ed euro centocinquanta di multa, per la ricettazione di due telefoni cellulari.
Il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato. Osserva in proposito che la contestazione e la motivazione fanno riferimento alla ricettazione di due telefoni cellulari, per cui il Tribuna avrebbe dovuto disporre l’aumento della pena per la continuazione.
3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo cui è affidato è generico.
Invero, il giudice ha ritenuto l’NOME responsabile di un’unica ricettazione avente ad oggetto due telefoni cellulari, come emerge con evidenza dalla lettura della motivazione (oltre che dalla contestazione elevata dal Pubblico Ministero).
Orbene, il ricorrente non indica nessun elemento da cui poter desumere che la condotta criminosa sia stata posta in essere in momenti diversi, sia pure in esecuzione del medesimo disegno criminoso, circostanza questa che avrebbe comportato la applicazione della disciplina del reato continuato con il conseguente aumento di pena. In altri termini, all’imputato era contestata una sola condotta di ricettazione e per tale unico reato è stato condannato.
Dunque, motivo il ricorso è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.