Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28384 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Pietro Vernotico il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2023 della Corte di appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 6 luglio 2023, la Corte di appello di Lecce, in funzione di COGNOME dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con nove sentenze definitive, precisando che questa è inammissibile in relazione alla richiesta riguardante le sentenze sub n. 1, 2, 5, 6, 7, 8 perché già valutata dal giudice della cognizione con sentenza della Corte di appello di Lecce del 20 gennaio 2020 divenuta irrevocabile in data 1° luglio 2021.
Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, devolvendo due motivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia errata applicazione degli artt. 671, 666, comma 2, cod. proc. pen., violazione del principio di intangibilità del giudicato esecutivo e vizio di motivazione.
Il COGNOME dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza relativamente alle sentenze sub n. 1, 2, 5, 6, 7, 8 perché già valutata dal giudice della cognizione con sentenza della Corte di appello di Lecce del 20 gennaio 2020 divenuta irrevocabile in data 1° luglio 2021.
La conclusione raggiunta dal COGNOME dell’esecuzione non tiene conto della richiesta avanzata da COGNOME in fase di cognizione la quale, secondo il ricorrente, è differente da quella decisa in sede di esecuzione.
Questa ha oggetto più sentenze, anche ulteriori rispetto a quelle qui raggruppate e non è basata sugli stessi elementi che sono stati sottoposti al vaglio del giudice della cognizione ai sensi dell’art. 662, cornma 2, cod. proc. pen.
La preclusione del giudicato esecutivo è inoperante quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, però, non hanno formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice.
La difesa ha portato all’attenzione del giudice dell’esecuzione ulteriori elementi dimostrativi, indicati come inediti in particolare:
la nota della Dda di Lecce del 9 gennaio 2012 in cui viene confermato lo stabile inserimento di NOME nella sacra corona unita che viene definito immutato e non mutabile nel tempo;
l’ordinanza della Corte di appello di Lecce del 21 giugno 2004;
l’ordinanza del Tribunale di Brindisi del 8 settembre 2010;
provvedimenti con i quali erano state accolte le richieste di continuazione in executivis, con riferimento, prima, alle sentenze n. 5, 7, 8 e, poi, anche in relazione alla sentenza n. 6.
Si tratta di provvedimenti che, seppure precedenti alla pronuncia della Corte di appello di Lecce che ha rigettato l’istanza di continuazione in sede di cognizione, non sono mai state esaminati da quel giudice e che, quindi, costituiscono elementi di novità.
Quanto a ulteriori elementi la difesa evidenzia che la sentenza della Corte di appello di Lecce, del 29 ottobre 2020, richiama un precedente giudiziario a carico di COGNOME, del 2003, che è proprio la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 5 giugno 2003, resa in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 marzo 2002.
Peraltro, quella avanzata alla sezione promiscua della Corte d’appello di Lecce, non è la stessa richiesta proposta dal condannato al giudice della cognizione.
Quindi, il combinato disposto di cui agli artt. 671, 666, comma 2, cod. proc. pen. avrebbe imposto l’esame della richiesta di continuazione anche per il gruppo di sentenze per il quale il COGNOME dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza perché considerata già negata la continuazione in sede di cognizione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia errata applicazione degli artt. 671, comma 1, cod. proc. pen. 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione.
Con riferimento alle sentenze sub n. 3, 4, 9 nonché a quelle del precedente gruppo, il provvedimento censurato indica la condotta come estranea al contesto associativo, perché, ad onta della contestazione della circostanza aggravante di cui all’art 7 legge n. 203 del 1991, il delitto di omicidio si sarebbe consumato per motivi contingenti e occasionali, come risulterebbe dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso COGNOME, alla Corte di assise, trascritte a p. 288 della sentenza di primo grado. Di qui l’assenza di una programmazione unitaria tra quel delitto e la condotta associativa e, quindi, tra il primo delitto e quelli ogget delle sentenze sub n. 6 7 e 8.
Secondo l’ordinanza impugnata, estranee al disegno criminoso sarebbero le condotte sub n. 4 e 9: nella prima si tratta di due episodi di ricettazione commessi nel 1998, nell’altra, di condotte estorsive ai danni di un imprenditore commessa nel 1991.
La difesa deduce che la fattispecie associativa mafiosa richiede l’elemento del fine di commettere più delitti e lo frazionai non come parte di un’unica realtà delinquenziale, ma come tante associazioni differenti, caratterizzate da scopi diversi e programmazione autonome.
Il ricorrente deduce che l’istituto della continuazione è caratterizzato dall’unicità del disegno criminoso che, secondo la giurisprudenza consolidata, ha natura psicologica e che postula la rappresentazione dei singoli episodi criminosi individuati almeno nelle loro linee essenziali.
L’indagine, quindi, non potrà che vertere su indici rivelatori che la giurisprudenza classifica al fine di elaborare un criterio più o meno uniforme ed oggettivo.
Il giudice dell’esecuzione è chiamato a fare un’operazione di lettura quanto all’unitarietà del nesso intellettivo. Operazione che non può essere arbitraria ma deve attenersi a principi ispiratori dell’istituto.
Nei casi di reati associativi il giudice dell’esecuzione non può desumere la volontà del soggetto agente dall’esame degli elementi esteriori dell’associazione di riferimento (si richiama Sez. 5, n. 20900 del 26 maggio 2021).
Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati d associazione a delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato, all’omogeneità delle condotte, ma occorre la specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, onde accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione, attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni oppure alla medesima.
Peraltro, quando si è riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi è possibile ravvisare il vincolo tra i reati associativi a seguito di u specifica indagine sulla natura di detti organismi, sulla loro concreta operatività e continuità nel tempo, avuto riguardo ai programmi operativi, al tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo.
Riportati gli elencati principi generali, tornando al caso in esame, la difesa assume di aver dimostrato che il comportamento di COGNOME è l’espressione del suo stabile inserimento nel contesto associativo di appartenenza (sacra corona unita) anche con riferimento ai provvedimenti da ultimo menzionati.
Il delitto di cui alla sentenza sub n. 5 rientra nel generico programma indeterminato che caratterizza l’associazione; la riprova si rinviene nel fatto che COGNOME non ha potuto sottrarsi alla volontà omicida del COGNOME (cfr. p. 12 del ricorso). Nella sentenza vengono trascritte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, che riferisce in ordine alle attività illecite svolte COGNOME nell’ambito dell’associazione; si tratta di dichiarazioni significativa della dimostrazione che le condotte di NOME erano singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica unitaria.
L’ordinanza impugnata è caratterizzata da uno sviluppo argomentativo carente ed illogico poiché costituito da mere affermazioni di principio e non da
approfondimenti. Anzi, le argomentazioni esposte sono infondate e lacunose in palese violazione dell’onere di motivazione.
L’evoluzione giurisprudenziale sul punto ha portato a ritenere ravvisabile il vincolo della continuazione anche in assenza di tutti gli indici rivelatori e a configurare un obbligo di motivazione del giudice dell’esecuzione, in caso di diniego del beneficio sull’assunto dell’assenza di tutti questi elementi.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Si osserva, in via generale, che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 3 n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451), in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, cornma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere.
Di qui l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazio di un progetto criminoso unitario quanto – piuttosto – di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Invero, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Si deve richiamare, poi, la giurisprudenza di legittimità che ha fissato i pacifici principi giurisprudenziali (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) secondo i quali non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili, fin dal momento in cui il sodale ha aderito al gruppo, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
1.2.Ciò posto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, ex art. 671, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice della cognizione, invero, dinanzi ad una precisa richiesta dell’imputato, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull’identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem, Rv. 251993; n. 50155 del 2004, Rv. 230602).
In caso di statuizione negativa, assunta nel giudizio di cognizione, essa non può essere rimessa in discussione dal giudice di esecuzione, al quale compete soltanto la funzione di interpretare il giudicato nel solco della valutazione espressa nella sede principale.
È noto, poi, che la preclusione del cd. giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice della cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596).
In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. n. 2771.2 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente “il dedotto” e non anche “il deducibile”, ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente.
Tuttavia, rileva il Collegio che detta preclusione cd. debole, non opera nel caso del giudizio di cognizione, ove il giudicato copre sia il dedotto che il
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deducibile, potendo soltanto il mancato esame del merito, da parte del giudice della cognizione, in ordine alla sussistenza del reato continuato non produrre l’effetto della formazione del giudicato negativo sul punto e non precludere, dunque, l’esame della questione ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 – 01).
Viceversa, l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. preclude alla parte interessata la possibilità di chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente giudicati, quando la stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
L’esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone, a sua volta, che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l’imputato abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo da parte dei giudici di merito, che si sia tradotta in una statuizione di rigetto dell’istanza ex art. 81 cod. pen., suscettibile di essere impugnata dalla parte interessata.
Nel caso di specie, non è contestato che con la sentenza sub n. 1, pronunciata in data 20 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Lecce, il giudice della cognizione abbia espressamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione, per mancanza della identità del disegno criminoso, escludendo esplicitamente la presenza di tale elemento unificatore rispetto ai reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Lecce del 5 giugno 2003, indicata sub n. 5, statuizione divenuta definitiva con il passaggio in giudicato della citata pronuncia.
Inoltre, va rilevato che anche i reati di cui alle sentenze sub n. 6, 7, 8, commessi nel periodo compreso tra il 1989 e il 1998, sono indicati come collegati al reato associativo mafioso accertato con la citata sentenza sub n. 5, rispetto ai quali, dunque, non può essere superato il giudicato quanto al diniego del riconoscimento della continuazione affermato in sede di cognizione.
Infatti, il giudice della cognizione ha escluso esplicitamente l’unicità del disegno criminoso tra l’associazione mafiosa e reati fine, a questa collegati, operante dal 2012 al 2014 e la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa posta in essere oltre dieci anni prima, fino al mese di luglio del 1998. Quindi, come ineccepibilmente rilevato dal giudice dell’esecuzione, anche in relazione a condotte associative mafiose oggetto della sentenza sub n. 7 commesse nel 1989 quindi vent’anni prima in contesto diverso.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il condivisibile principio secondo il quale, la proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è
escluso (Sez. 1, n. 48580-17, del 17/10/2017, non mass; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, COGNOME, Rv. 247482; Sez. 1, n. 5153 del 11/10/1996, COGNOME, Rv. 206034).
Non va trascurato, poi, il condivisibile indirizzo giurisprudenziale (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 271401 – 01) secondo il quale il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato impedisce al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati, già unificati in continuazione con quello per il quale giudice della cognizione ha già negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo (in affermazione del suddetto principio, si è precisato che l’efficacia preclusiva del giudicato sull’esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi).
Sicché, se non è configurabile il vincolo della continuazione tra i due reati associativi di cui alle sentenze n. 1 e 5, senz’altro in modo ineccepibile è stata esclusa la continuazione rispetto a quei reati fine già riuniti in continuazione con il secondo reato associativo, giudicato con la sentenza sub n. 5, con le indicate ordinanze adottate in sede esecutiva (di cui alle sentenze sub n. 6, 7, 8).
2.2.11 secondo motivo è, del pari, infondato.
Invero, è noto che la partecipazione al sodalizio mafioso non implica, necessariamente, la sussistenza della continuazione tra detto delitto e i reati fine dell’associazione. Né la presenza di plurime sentenze di condanna per partecipazione a diversi sodalizi implica, per ciò solo, che tra i detti reati debba sussistere il medesimo disegno criminoso iniziale.
Invero, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reat di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 – 01: in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale, sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell’ambito di operatività, senza accertare l’adesione ad un nuovo pactum sceleris, ovvero una discontinuità nel programma criminoso)
Peraltro, l’ordinanza impugnata affronta, con ragionamento ineccepibile immune da illogicità manifesta, anche il merito della deduzione difensiva,
affermando che, per tutti i reati giudicati con le nove sentenze indicate, non sussiste identità di disegno criminoso (cfr. p. 5 e ss.).
2.Si impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 8 marzo 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente