Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5132 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5132 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 25/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 25 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, pronunciando quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle due sentenze irrevocabili, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina richiesta l’eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale.
Tali sentenze irrevocabili, in particolare, erano state pronunciate dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore, il 14 maggio 2009 e dalla Corte di appello di Napoli il 18 febbraio 2010
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, nel respingere l’istanza di applicazione della continuazione invocata nell’interesse di COGNOME, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni presupposte.
La correlazione esecutiva dedotta dalla difesa del ricorrente era resa evidente dalla contiguità temporale esistente tra le condotte illecite presupposte – commesse da NOME COGNOME tra il dicembre del 2008 e il novembre del 2009 -, dall’identità dei titoli di reato oggetto di vaglio e dall’omogeneità del contesto, criminale e territoriale, nel quale i fatti si erano concretizzati.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di COGNOME, perchØ in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al ‘favor rei’» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, come nel caso di COGNOME, risulti unitario e consenta l’applicazione della disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, che ostava all’applicazione della disciplina della continuazione invocata da NOME COGNOME, ex art. 671 cod. proc. pen., l’eterogeneità delle modalità esecutive con cui le condotte criminose giudicate dalle due sentenze irrevocabili presupposte – pronunciate dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore, il 14 maggio 2009 e dalla Corte di appello di Napoli il 18 febbraio 2010 si erano concretizzate.
Secondo il Giudice dell’esecuzione, ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da COGNOME le modalità con cui le condotte illecite presupposte erano state eseguite e l’ampiezza dell’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati, compreso tra il 7 dicembre 2008 e il 6 novembre 2009, che esprimevano una spiccata propensione ai comportamenti illeciti, oggettivamente incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento in sede esecutiva.
Si deduceva, in proposito, che nelle pagine 1 e 2 della decisione censurata, con argomenti immuni da censure motivazionali, che i comportamenti criminosi valutati dalle due decisioni presupposte, commessi a Frattamaggiore il 7 dicembre 2008 e a Casoria il 6 novembre 2009, pur «avendo natura omogenea (si tratta di tentativi di furto aggravato), sono
stati commessi con modalità diverse e in concorso con complici differenti e soprattutto a distanza di 11 mesi l’uno dall’altro».
Non può, per altro verso, non rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di NOME COGNOME. In queste ipotesi, infatti, la proclività al crimine del condannato deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro normativo rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, cit.).
Le connotazioni dei comportamenti criminosi posti in essere da NOME COGNOME, rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME