Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41496 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41496 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/04/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sent condanna: Tribunale di Milano 15/12/2015 irrevocabile il 18/5/2017; Tribunale di Verona del 28/2/2012 irrevocabile il 14/5/2021; Tribunale di Vicenza del 15/9/2021 irrevocabile il 25/2/2022;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe valutato la presenza dei concreti indicato della sussistenza della continuazione e non avrebbe adeguatamente considerato lo stato di ludopatia;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dal commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, esclusa l’asserita ludopatia non emerge alcun elemento concreto e che, anzi, i reat risultano essere commessi in un arco temporale che va dall’anno 2009 all’anno 2021 e sono indicativi di determinazioni criminose estemporanee (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativ lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/202 dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023