Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10045 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10045 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXX, nato il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso l’ordinanza emessa il 29/09/2025 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 29 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-9 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità dei comportamenti criminosi presupposti e la spiccata propensione al crimine manifestata dal ricorrente, senza soluzione di continuità, nel corso degli anni.
Rispetto a tali, convergenti, fattori ostativi, la Corte di appello di Bologna non riteneva che possedessero rilievo unificante nØ la dedotta condizione di tossicodipendenza nØ la circostanza che per i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2 e 7 della decisione censurata era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione.
Avverso questa ordinanza XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili oggetto di verifica esecutiva, che, peraltro, era già stata parzialmente riconosciuta per i fatti di reato giudicati dalle pronunce irrevocabili di cui ai punti 2 e 7 del provvedimento oggetto d’impugnazione.
Si evidenziava, in proposito, che la dedotta correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Bologna, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l’incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite poste in essere dal condannato, reso evidente dalla loro, sia pure parziale, contiguità temporale, sulla quale il
provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, richiamate genericamente.
Il Giudice dell’esecuzione, al contempo, non si era confrontato con le allegazioni difensive, prospettate con l’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, dalle quali emergeva che lo stile di vita del condannato era la conseguenza della condizione di tossicodipendenza conclamata nella quale, da tempo, versava, documentata dalle certificazioni sanitarie versate in atti, tra cui le quali assumevano un rilievo decisivo quelle relative agli interventi ambulatoriali ai quali il ricorrente si era sottoposto nelle date del 12 marzo 2016, del 7 aprile 2016, del 23 gennaio 2019 e del 13 febbraio 2019.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXX Ł infondato.
2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da XXXXXXXXXXXXX, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, come nel caso di XXXXXXXX, perchØ in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al ‘favor rei’» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen., che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Bologna, che ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da XXXXXXXXXXXXX le modalità con cui le condotte illecite di cui si invocava la preordinazione criminose si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte del condannato, che veniva ritenuta incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., anche alla luce della lunga carriera criminale del ricorrente.
La spiccata propensione al crimine da parte del condannato, invero, appare dimostrata dall’ampiezza dell’arco temporale nel quale i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1-9 del provvedimento impugnato erano stati commessi – compreso tra il 26 febbraio 2016 e il 20 aprile 2019 – e dalla varietà tipologica delle condotte illecite per le quali XXXXXXXX riportava condanna nel corso di tali anni. Basti, in proposito, considerare che i pregiudizi penali del ricorrente riguardano sentenza di condanna irrevocabili relative ai reati di rapina aggravata; lesioni personali aggravate; resistenza a pubblico ufficiale; rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale; evasione; furto aggravato; danneggiamento aggravato; resistenza a pubblico ufficiale; oltraggio a pubblico ufficiale.
Le connotazioni dei reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, dunque, rendevano evidente come le condotte delinquenziali di XXXXXXXXXXXXX esprimevano caratteristiche comportamentali oggettivamente incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, fatto salvo il riconoscimento, peraltro già intervenuto, per i fatti di reato di cui ai punti 2 e 7 del provvedimento impugnato.
Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Bologna, che, a pagina 7 della decisione censurata, osservava che, allo stato, le emergenze processuali non consentivano di affermare l’esistenza di una preordinazione criminosa nei termini invocati dal difensore del ricorrente, osservando che «nel caso di specie, da nessun elemento in atti si può desumere che XXXXXXXXXXXXX, quando ha deliberato di commettere i reati di cui alla sentenza sopra indicata sub 1), abbia anche deliberato di commettere i reati di cui alle altre sentenze (fermo restando il vincolo della continuazione già riconosciuto tra i soli reati di cui alle sentenze sopra indicate sub 2) e 7)».
Deve, per altro verso, rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di
XXXXXXXXXXXXX, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro dosimetrico diverso e opposto rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti dosimetrici del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, cit.).
La Corte di appello di Bologna, infine, valutava correttamente la condizione di tossicodipendenza dedotta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, evidenziando, a pagina 6 del provvedimento impugnato, che i reati presupposti, tenuto conto delle connotazioni di eterogeneità esecutiva che li caratterizzavano, sulle quali ci si Ł già diffusamente soffermati, non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da tale situazione nosografica, in assenza di elementi concreti e specifici che avvaloravano le deduzioni difensive, esprimendo un giudizio che appare conforme alle risultanze processuali e rispettoso dei parametri elaborati da questa Corte. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, correttamente applicata nel caso di specie, secondo cui: «In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo ‘status’ di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione» (Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, COGNOME, Rv. 248124 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 10797 del 19/03/2010, COGNOME, Rv. 246373 – 01).
In definitiva, le connotazioni esecutive dei comportamenti criminosi posti in essere da di XXXXXXXXXXXXX rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, correttamente richiamato dalla Corte di appello di Bologna, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXX deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.