Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4114  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di COGNOME dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze divenute definitive, emesse nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 611 e 372 cod. pen. (commessi in Caivano il 9 novembre 2006, giudicati con sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2017) nonché per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 cod pen. art. 7 legge n. 203 del 1991 (commessi, il primo, in Caivano, con condotta perdurante, il secondo dal novembre 2004 al marzo 2005 con condotta perdurante).
Considerato che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione in relazione al riconoscimento ex art. 81 cod. pen. della continuazione) è inammissibile in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, censure manifestamente infondate perché denunciano asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione che non si riscontrano dalla lettura del provvedimento impugnato.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare l presenza di taluno degli indici suindicatii, se i successivi reati risultin comunque, frutto di determinazione esternporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato’ in quanto indici sintomatici no attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 257580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con adeguata analisi (cfr. p. 2 dell’ordinanza impugnata), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, seppure succinta, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5,
n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481) secondo i quali non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
Considerato, peraltro, che detta esclusione al di là della indicazione di un lasso temporale (pari ad anni dieci) che, come dedotto, non appare spiegato dalla motivazione, tenuto conto della data in cui si indica essere avvenuta la commissione dei fatti (priva, peraltro, della precisazione del dies a quo della partecipazione al sodalizio, contestata soltanto come commessa con condotta perdurante) è giustificata da argomenti (esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 per i reati di cui agli artt. 378 e 611 co pen., periodi di detenzione intervenuti medio tempore), che non risultano attinti da specifiche censure con il ricorso che, pertanto, si appalesa inammissibile per aspecificità in tale parte.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ílg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente