Reato Continuato: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso per Mancanza di Progetto Unitario
L’istituto del reato continuato rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, consentendo di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più illeciti sotto l’impulso di un unico disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica di presupposti specifici. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di una prova concreta di tale disegno unitario, dichiarando inammissibile il ricorso di un condannato che non è riuscito a dimostrarne l’esistenza.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con diverse sentenze per vari delitti, presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati a lui ascritti. L’obiettivo era unificare le pene in un’unica, più favorevole, sanzione, come previsto dalla disciplina del reato continuato.
Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, rigettava la richiesta. La decisione si basava su tre elementi fondamentali:
1. Il lungo arco temporale intercorso tra la commissione dei diversi reati.
2. La differente natura degli illeciti commessi.
3. La circostanza che alcuni di questi reati fossero il risultato di determinazioni estemporanee, ovvero decisioni prese sul momento, e non di un piano premeditato.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo un’errata valutazione degli elementi processuali da parte del giudice.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso l’analisi del giudice dell’esecuzione, ritenendola conforme ai principi consolidati in materia. La Cassazione ha specificato che le censure del ricorrente si limitavano a proporre una lettura alternativa degli atti, un’operazione non consentita in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni sul Reato Continuato
La Corte ha colto l’occasione per ribadire i criteri necessari al riconoscimento del reato continuato, sia in fase di cognizione che in fase esecutiva. Non è sufficiente la semplice presenza di alcuni indicatori comuni, ma è indispensabile un’approfondita verifica della sussistenza di un “medesimo disegno criminoso”.
Per accertare tale disegno, è necessario valutare una serie di indicatori concreti, tra cui:
* Omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra le condotte.
* Modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita del reo.
Il requisito più importante, come chiarito anche dalle Sezioni Unite (sent. n. 28659/2017), è la prova che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Se i reati successivi appaiono come frutto di una determinazione estemporanea, occasionale e non pianificata, il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto.
Nel caso specifico, proprio il lungo lasso di tempo e la natura estemporanea di alcuni delitti hanno fatto crollare la tesi del ricorrente, dimostrando l’assenza di un progetto criminoso unitario e preordinato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: il beneficio del reato continuato non è un automatismo. La richiesta deve essere supportata da elementi concreti che dimostrino, senza ambiguità, un’unica programmazione iniziale che abbracci tutti gli episodi delittuosi. Un’eccessiva distanza temporale tra i fatti e la prova che alcune azioni siano state impulsive e non pianificate sono ostacoli insormontabili per il riconoscimento della continuazione. Per la difesa, ciò significa che la strategia processuale deve concentrarsi sulla dimostrazione fattuale di un progetto unitario, andando oltre la mera elencazione di somiglianze tra i reati. La mancanza di tale prova porta, come in questo caso, non solo al rigetto della richiesta, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è possibile chiedere il riconoscimento del reato continuato?
È possibile chiederlo sia nel processo di cognizione (durante il processo che accerta la responsabilità) sia in fase di esecuzione, ovvero dopo che le sentenze di condanna sono diventate definitive, presentando un’istanza al giudice dell’esecuzione.
Quali sono gli elementi che escludono il reato continuato in questo caso?
Secondo la Corte, gli elementi decisivi che escludono il reato continuato sono tre: il lungo arco temporale tra i reati, la loro diversa natura e, soprattutto, la circostanza che alcuni di essi fossero frutto di determinazioni estemporanee e non di un unico piano criminoso prestabilito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza dei motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 17/01/1975
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso di Bouzid Ha3tee1 4k manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l’istanza, avanzata dal predetto, per l’applicazione dell disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali egli è stato riconosci colpevole con le sentenze indicate nella medesima richiesta;
Rilevato che il decidente ha ritenuto che la domanda non era suscettibile di accoglimento (neppure parziale) tenuto conto del lungo arco temporale in cui sono stati commessi i reati, della loro differente natura e della circostanza che alcuni di essi erano frutto di determinazioni estemporanee;
Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
Rilevato, in conclusione, che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.