Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4113  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di TIVOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con tre sentenze di condanna e ha parzialmente rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con sette sentenze divenute definitive, emesse nei confronti di NOME :COGNOME, unificando soltanto i delitti giudicati con sentenze del Tribunale di Roma, divenuta definitiva il 23 gennaio 2020 e del Tribunale di Tivoli divenuta definitiva in data 25 ottobre 2022.
Considerato che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione in relazione al riconoscimento ex art. 81 cod. pen. della continuazione) è inammissibile in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, censure manifestamente infondate perché fondate su asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione che non si riscontrano dalla lettura del provvedimento impugNOME.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati,, se i successivi reati risultin comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata parzialmente esclusa dal giudice dell’esecuzione con adeguata analisi (cfr. penultima pagina dell’ordinanza impugnata), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, avendo sottolineato che per le sentenze sub 1, 2 e 3 dell’istanza, tra i fatti presi in considerazione, pur
omogenei, vi è un considerevole lasso di tempo (tra il 2006 e il novembre 2012) in grado di interrompere qualsiasi identità del disegno criminoso iniziale, con riferimento al reato di cui alla sentenza sub 6, si tratta di delitto non omogeneo rispetto agli altri reati contro il patrimonio (truffa consistita in una falsa vend di un’assicurazione r.c. auto), mentre quello di cui alla sentenza sub 7 (resistenza a pubblico ufficiale) è indicato come delitto per sua indole assolutamente eterogeneo rispetto a tutti gli altri.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente