Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48234 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48234 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SEBZA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2023 del TRIBUNALE di SPOLETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure poste a base dell’impugnazione da NOME non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante formale denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale, sollecitano, n sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultan manifestamente infondati o generici.
Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all’ 81, secondo comma, cod. pen. tra í reati giudicati dalle sentenze ogg dell’istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tr (variabile da due mesi a cinque anni), ma, soprattutto, l’eterogeneità delle n violate e dei bei giuridici lesi (omicidio, atti sessuali, lesioni, violaz normativa sugli stupefacenti, danneggiamento seguito da incendio), oltre c l’autonomia delle vicende processuale sintomatiche di distinte determinazio criminose.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compen probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, manifestamente illogica, del giudice di merito.
L’elemento cronologico è stato correttamente apprezzato dall’ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisiv rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandos contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anc assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logic provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ì1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.