Reato Continuato: La Cassazione Nega il Beneficio in Caso di Reati Occasionali
L’istituto del reato continuato rappresenta un elemento fondamentale del diritto penale sostanziale, consentendo di mitigare il trattamento sanzionatorio quando più reati sono legati da un unico disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede la presenza di presupposti ben precisi. Con l’ordinanza n. 43219/2023, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini di questa disciplina, chiarendo perché una serie di illeciti, seppur commessi dalla stessa persona, non sempre possa beneficiare di questo trattamento di favore.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un’imputata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, successivamente confermata dalla Corte di Appello. Le accuse erano di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. I giudici di merito avevano riconosciuto la continuazione solo tra alcuni dei reati contestati, escludendola per altri, e avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputata, ritenendo errate tali valutazioni, ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso
La difesa ha articolato il ricorso basandosi su tre motivi principali, contestando la sentenza della Corte di Appello.
La Mancata Applicazione del Reato Continuato
Il primo e principale motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati. Secondo la ricorrente, tutte le azioni delittuose sarebbero state parte di un unico programma criminoso, meritando quindi l’applicazione della più favorevole disciplina del reato continuato.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
In secondo luogo, si contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la confessione resa dall’imputata avrebbe dovuto essere valutata positivamente ai fini di una riduzione della pena.
La Contestazione sulla Responsabilità Penale
Infine, con un terzo motivo, la ricorrente contestava l’affermazione stessa della sua responsabilità penale, tentando di sollecitare una nuova valutazione delle prove raccolte durante le indagini.
L’Analisi della Cassazione sul Reato Continuato e gli Altri Motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara motivazione per ciascuno dei punti sollevati. Per quanto riguarda il reato continuato, la Corte ha sottolineato che tale istituto richiede, come elemento indefettibile, l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’. Questo significa che l’autore deve aver pianificato, fin dall’inizio, la commissione di una serie di reati. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato come l’imputata avesse agito approfittando di occasioni ‘improvvise e non preordinate’. Mancava quindi quel piano unitario e deliberato che è il presupposto per l’applicazione della continuazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo. La motivazione della Corte di Appello sul diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata logica e sufficiente. I giudici avevano infatti osservato che la confessione era avvenuta in limine litis, ovvero quando il quadro probatorio a carico dell’imputata era già ‘grave ed univoco’. Di conseguenza, tale ammissione non aveva fornito alcun contributo utile alle indagini, apparendo più come una presa d’atto dell’inevitabile che come un segno di reale ravvedimento. Infine, il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché mirava a una rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: il beneficio del reato continuato non si applica a chi commette reati in modo estemporaneo e opportunistico. È necessaria la prova di un’unica programmazione iniziale che leghi tutte le condotte illecite. La decisione conferma inoltre che la confessione, per avere un peso nella concessione delle attenuanti, deve essere genuina e concretamente utile al processo, non una mera ammissione di fronte a prove schiaccianti. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando non si può applicare il reato continuato?
Non si può applicare quando manca un ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero quando i reati non sono stati pianificati unitariamente fin dall’inizio, ma sono il frutto di occasioni improvvise e non preordinate di cui l’autore ha approfittato.
Una confessione garantisce sempre le attenuanti generiche?
No, una confessione non garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche. Se viene resa quando il quadro probatorio è già grave e univoco e non apporta alcun nuovo elemento utile alle indagini, il giudice può ritenerla insufficiente per una riduzione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43219 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CITTADELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 27 settembre 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e, ritenuta la sola recidiva specifica e infraquinquennale ed esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati ai capi 1) e 2) e ai capi 3) e 4), l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputata, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati in contestazione, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitat le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato come l’imputata in ciascuna vicenda approfittava di un’improvvisa non preordinata occasione che le si era presentata per commettere il reato, senza seguire un medesimo disegno criminoso, elemento indefettibile per l’applicazione della disciplina sul reato continuato;
che il secondo motivo, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede di legittimità in quanto attinente al trattamento sanzioNOMErio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione da parte della Corte di appello, la quale ha affermato che la confessione dell’imputata veniva resa in limine litis, quando risultava ormai acquisito un quadro indiziario già grave ed univoco a proprio carico, senza aggiungere alcun ulteriore utile indicazione investigativa (si veda, in particolare, pagina 7 del provvedimento impugNOME);
che il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della propria responsabilità penale, è manifestamente infondato in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze
processuali valorizzate dai giudici di merito, oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità e poca chiarezza espositiva;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.