Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9189 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CATANZARO il 27/02/1975
avverso l’ordinanza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di Catanzaro
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti, oltre che connotate da modalità attuative differenti, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME quanto alle plurime fattispecie di evasione indicate nell’epigrafe del provvedimento stesso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per manifesta illogicità della stessa, poiché il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato la sussistenza degli indici rivelatori dell’unitarietà della preventiva ideazione, deducendo altresì omessa pronuncia in ordine alla perizia presente in atti, attestante la presenza, nell’imputato, di un disturbo della personalità.
Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025
Il Consigliere estens re
Il Presidente