Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41566 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con riferimento a plurimi reati di evasione, giudicati mediante cinque sentenze e posti in essere nell’anno 2022.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza della motivazione a sostegno dell’impugnata ordinanza, derivante che non si sia tenuto conto di tutti gli indicatori normativamente previsti dall’art. 81 cod. pen. Pur avendo considerato la ricorrenza degli elementi sintomatici della ideazione preventiva – ossia la contiguità spaziale e temporale tra gli episodi, oltre che lo stato di tossicodipendenza nella quale versava la condannata (dovendosi individuare nella necessità di approvvigionarsi di sostanza stupefacente, in ogni occasione, la ragione che spingeva la condannata ad allontanarsi dal domicilio), il giudice dell’esecuzione non ritiene di accedere alla richiesta di unificazione dei vari episodi delittuosi, senza però chiarire adeguatamente il motivo di tale scelta.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso Ł generico e nulla deduce, circa la rilevata assenza di prova della tossicodipendenza, pur continuando a richiamare tale dato, a fondamento della doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
In diritto, Ł noto che – a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen., ad opera del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 – nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’interessato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di piø reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
2.1. Tanto premesso in diritto, trattasi nel caso di specie – come già sintetizzato in parte narrativa – di una richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, inerente a una serie di evasioni, poste in essere dalla condannata nello spazio di pochi mesi. La decisione reiettiva adottata dal Giudice dell’esecuzione trae origine, in primo luogo, dalla considerazione della insufficienza – in vista della dimostrazione in punto di ricorrenza della preventiva ideazione unitaria – della pur sussistente prossimità temporale; aggiunge poi il Giudice a quo che, nell’istanza, lo stato di tossicodipendenza risulta oggetto di una mera affermazione, sfornita di prova adeguata.
In tale prospettiva, non essendo verificabile per tabulas la condizione di tossicodipendente nella quale asseritamente versava la condannata, resta ferma allo stadio delle asserzioni indimostrate anche la consequenziale tesi difensiva, secondo la quale la condannata avrebbe commesso le evasioni per le quali sono intervenute le condanne a suo carico, sempre per esser stata a ciò spinta dalla necessità di reperire la sostanza stupefacente che le occorreva, a causa di tale dipendenza.
2.2. Questa essendo la struttura motivazionale che sorregge l’ordinanza, la critica si sarebbe dovuta incentrare proprio sul profilo dell’assenza di prova, in ordine allo stato di tossicodipendenza. Tale aspetto non Ł stato efficacemente coltivato dalla difesa, che si Ł limitata a contestare apoditticamente la decisione, definendola immotivata.
La mancanza di specificità del motivo, dunque, dev’essere apprezzata non solo per la sua intrinseca genericità, secondo l’ampio parametro della indeterminatezza, bensì anche con riferimento alla mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; quest’ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Sami, Rv. 277710).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere la ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.