Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5128 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5128 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME CENTONZE
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di Torre Annunziata udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del P.G. , NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 9 settembre 2025 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza della Corte d’appello di Napoli del 20 novembre 2023, per reati di cui agli artt. 624bis , 625 cod. pen. commessi in Sorrento il 2 agosto 2021 ed in Meta di Sorrento il 27 agosto 2021;
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 27 maggio 2022, per reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. commesso in Sorrento il 12 novembre 2021.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di circa tre mesi di tempo l’uno dall’altro.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla identità dei titoli di reato, identità dei beni materiali rubati (biciclette a pedalata assistita), identità dei luoghi di commissione del reato (la penisola sorrentina), limitata distanza temporale tra i fatti (circa tre mesi), commissione dei reati con lo stesso complice (NOME COGNOME).
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł fondato.
La norma di cui Ł stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione Ł l’art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che ‘nel caso di piø sentenze o
decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione’.
I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce ‘disciplina del reato continuato’ si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per ‘chi con piø azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piø violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge’.
La norma non detta una definizione di ‘medesimo disegno criminoso’, e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del ‘medesimo disegno criminoso’ si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
Nell’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha valorizzato in senso negativo uno degli indici dell’esistenza o meno della volizione criminale unitaria, ovvero la distanza temporale tra i reati.
Il ricorso deduce che, però, i reati non sono molto distanti temporalmente, sono avvenuti negli stessi luoghi, sono della medesima indole (tre furti), hanno avuto ad oggetto il medesimo bene materiale (delle biciclette elettriche), sono stati commessi con lo stesso complice.
Il motivo Ł fondato.
La ordinanza impugnata, infatti, si Ł limitata a valutare gli indici astratti da cui desumere l’esistenza o meno della volizione unitaria, ma non ha affrontato l’argomento proposto in ricorso del collegamento esistente in concreto tra i due fatti di reato per cui Ł stato condannato il ricorrente.
¨ vero, infatti, che l’onere della allegazione dell’esistenza del ‘medesimo disegno criminoso’, in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, sull’imputato, se questi Ł l’istante che ha determinato l’apertura dell’incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti), ma, a fronte della allegazione di elementi di collegamento tra le due vicende concrete che hanno originato i reati, sarebbe stato necessario per il giudice dell’esecuzione prendere posizione nella motivazione dell’ordinanza impugnata su tale deduzione e valutare la possibile esistenza
della volizione criminale unitaria non soltanto sul piano della sussistenza dei criteri indicatori astratti, ma anche prendendo in esame gli specifici fatti di reato per cui Ł stata pronunciata condanna.
Ne consegue che l’ordinanza non resiste alle censure che le sono state rivolte, e che la stessa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME