Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2124 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2124 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 3.4.2025 la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 25.11.2024, ha ridetermiNOME la pena inflitta all’imputato in due anni e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Premesso che il ricorso si duole del fatto che la Corte d’appello, pur avendo ridotto la pena base per il reato più grave, non abbia spiegato la ragione per cui non ritenuto di diminuire anche la pena calcolata in continuazione per i reati satellite;
Considerato, a tal proposito, che la motivazione della sentenza impugnata abbia operato un congruo riferimento, nella determinazione del complessivo trattamento sanzioNOMErio, alla “oggettiva gravità delle condotta” e alla opportunità di rimodulare la sola pena base per il reato più grave in quanto ritenuta “ingiustificatamente eccessiva”, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzioNOMEri praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell’individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione (Sez. 3, n. 22091 del 9/3/2023, Albergo, Rv. 284663 – 01; Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, COGNOME, Rv. P_IVA – P_IVA);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025