Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29313 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29313 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositat conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
Con il provvedimento in esame la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 30000 del 2023), ha rideterminato la pena inflitta in continuazione nei confronti di COGNOME NOME, in melius rispetto alla precedente misura complessiva della pena disposta nel provvedimento annullato e –
per quanto di interesse in questa sede – ha affrontato il vizio rilevato dalla sent rescindente con riferimento alla continuazione riconosciuta tra i delitti di cu sentenze sub 7) – Corte d’appello di Palermo 19 maggio 2017 – e sub 10) – Corte d’appello di Palermo 12 maggio 2021 – con una motivazione che ha chiarito specificamente la misura degli aumenti disposti per ciascun titolo di reato computat nella continuazione criminosa.
COGNOME NOME ha proposto ricorso contro la citata ordinanza, emessa a seguito di annullamento con rinvio, proponendo un unico motivo, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di congrua esplicitazione delle ragioni d singoli aumenti per i reati-satellite di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90 e all’ comma 2 cod. pen., aggravati ex art. 7 D.L. n. 152/91, illogicamente conteggiati sull pena-base di anni 15 di reclusione nella stessa entità pur in presenza della differen gravità dei fatti avvinti in continuazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.
1.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo indicato le linee guida per corrispondere ag obblighi motivazionali in tema di computo della pena nel reato continuato, approdando ad un risultato unitario e condiviso con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/202 COGNOME, Rv. 282269, che ha chiarito come, in tema di reato continuato, il giudice, n determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la p base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Con la precisazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordin singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verifica sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altr accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si s surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
2.Ebbene, concentrando l’attenzione sull’ultimo inciso del richiamo così illustrato, osserv collegio che il giudice di rinvio – oltre ad attenersi, nel calcolo dei singoli increment fattispecie-satellite oggetto delle doglianze difensive, al divieto della reformatio in peius (sez. U n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735) – li ha individuati, partitamente, in misu estremamente contenuta e prossima ai minimi di legge, pervenendo al risultato finale di significativo favore per il condannato. Né è possibile ancorare, per di più genericamente,
lacuna della motivazione alla sanzione edittale in astratto prevista della norma incriminatr per i singoli reati o ai distinti dettagli della condotta divisata nell’uno o nell’altro prov giurisdizionale di cognizione, rimanendo riservata alla discrezionalità del giud dell’esecuzione, nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen., la scelta di quantificazion trattamento sanzionatorio e degli aumenti per le figure satellite, tanto più ove questi u siano conteggiati in misura esigua, molto al di sotto del minimo della sanzione edittal comunque rispettosa dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso in scrutini peraltro, il giudice del rinvio ha complessivamente dato conto delle opzioni effettuate e riguardo dell’aumento di tre anni comminato per il delitto di estorsione aggravata di cui sentenza della Corte d’appello di Palermo del 19 maggio 2017, ha sottolineato la gravità del fatto nella sua obbiettività, commesso in danno di un commerciante destinatario di una pretesa estorsiva elevata, per di più connotato dall’utilizzo del metodo mafioso.
Il motivo di ricorso si rivela del resto anche aspecifico, poiché si limita ad evocare l’entit pene edittali astrattamente previste dalle norme incriminatrici degli artt. 74 D.P.R. n. 309 1990 e 629 comma 2 cod. pen., senza addentrarsi, come doveroso, nella valutazione della concreta offensività e gravità delle condotte accertate dalle sentenze irrevocabili.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24/05/2024
Il cor silkiere estensore
Il Presidente