Reato continuato pena: Le Linee Guida della Cassazione sul Calcolo
Il calcolo della sanzione in caso di reato continuato e pena applicabile è un tema centrale nel diritto penale, che richiede un’attenta ponderazione da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che governano la determinazione della pena complessiva, sottolineando l’importanza di una motivazione chiara e distinta per ogni aumento relativo ai cosiddetti reati satellite. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava l’errata valutazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento a due aspetti cruciali: la determinazione della pena base per il reato più grave e il conseguente aumento applicato per la continuazione con gli altri reati commessi. In sostanza, l’imputato riteneva che la pena finale fosse ingiusta e calcolata senza un’adeguata giustificazione.
La Disciplina del Reato Continuato: Come Funziona
L’articolo 81 del codice penale disciplina il reato continuato, un istituto che prevede un trattamento sanzionatorio di favore per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Invece di sommare materialmente le pene per ogni singolo reato (cumulo materiale), il legislatore ha previsto un meccanismo di cumulo giuridico: il giudice individua la violazione più grave, stabilisce la relativa pena (la cosiddetta “pena base”) e la aumenta fino al triplo per i reati meno gravi, detti “reati satellite”.
Questo sistema impone al giudice un duplice compito: non solo individuare il reato più grave, ma anche calibrare e motivare l’aumento per ciascuno degli altri reati, assicurando che la sanzione finale sia proporzionata alla gravità complessiva dei fatti.
La Decisione della Corte sulla Pena nel Reato Continuato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici hanno confermato che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato le regole sul reato continuato e la pena conseguente. La Suprema Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 47127/2021), che ha chiarito in modo definitivo gli obblighi motivazionali del giudice.
Secondo la Cassazione, il giudice deve:
1. Individuare il reato più grave e fissare la pena base.
2. Calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
L’onere di motivazione non è un mero formalismo. Esso è essenziale per consentire un controllo sulla logicità e congruità della decisione, verificando che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e che non si sia operato un “surrettizio” cumulo materiale, mascherato da un aumento generico per la continuazione.
Ricorso Generico: Un Errore da Evitare
Oltre a respingere il motivo principale, la Corte ha dichiarato inammissibile anche una seconda doglianza contenuta nel ricorso, definendola “totalmente generica perché priva di qualsivoglia argomentazione”. Questo passaggio sottolinea un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, dettagliati e supportati da argomentazioni giuridiche precise. Un’impugnazione generica, che si limita a una lamentela astratta, è destinata a non superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di trasparenza e controllo nel processo di determinazione della pena. L’obbligo di specificare l’aumento per ogni reato satellite serve a garantire che la pena finale sia il risultato di un ragionamento logico e ponderato, ancorato alla gravità concreta di ciascun illecito. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie i giudici di merito avessero fornito una motivazione congrua sia per la pena base sia per gli aumenti, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. L’approccio dei giudici di merito è stato quindi considerato corretto e in linea con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalle Sezioni Unite.
Le Conclusioni
La decisione in commento consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso ma garantista. Per la difesa, ciò significa che ogni contestazione sulla quantificazione della pena deve essere precisa e puntuale, attaccando specificamente la congruità degli aumenti applicati per i singoli reati satellite. Per i giudici, l’ordinanza rappresenta un monito a non ricorrere a motivazioni generiche o forfettarie, ma a esplicitare l’iter logico-giuridico che conduce alla determinazione della sanzione finale. In definitiva, la trasparenza nel calcolo della pena per il reato continuato è un presidio fondamentale per la giustizia e la proporzionalità della sanzione penale.
Come deve agire il giudice nel calcolare la pena per il reato continuato?
Il giudice deve prima individuare il reato più grave, stabilire la relativa pena base e, successivamente, calcolare e motivare in modo distinto l’aumento di pena per ciascuno degli altri reati (reati satellite).
Qual è l’obbligo di motivazione per gli aumenti di pena nei reati satellite?
L’obbligo di motivazione deve essere tale da permettere di verificare la proporzionalità degli aumenti rispetto ai singoli illeciti e il rispetto dei limiti previsti dall’art. 81 del codice penale, evitando che si realizzi un cumulo materiale di pene non consentito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo principale era manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito avevano correttamente applicato le regole sul calcolo della pena, e un secondo motivo era totalmente generico e privo di argomentazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32793 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
*
i-
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea valutazione del trattamento sanzioNOMErio con riferimento alla determinazione della pena base ed al relativo aumento per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risulti rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, correttamente assolto sia in relazione alla determinazione della pena-base, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, sia con riferimento alla congruità del determinazione dell’aumento di pena per la continuazione tra reati (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che la seconda doglianza contenuta nello stesso motivo è totalmente generica perché priva di qualsivoglia argomentazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.