Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19828 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Mazzarino il 21/01/1982
avverso l ‘ ordinanza del 12/12/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l ‘ordi nanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di Giudice dell ‘ esecuzione, ha rigettato la richiesta, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell ‘ interesse NOME COGNOME tra reati giudicati con due sentenze definitive, rese ai sensi dell ‘ art. 444 cod. proc. pen. per reati di cui all ‘ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Rilevato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME ( inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.), è inammissibile perché devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze versate in fatto e, comunque, affetto da inammissibilità originaria.
Ritenuto , infatti, che entrambi i reati di cui all ‘ istanza hanno formato oggetto
di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il condannato deve concordare, con il pubblico ministero, l’entità della pena detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile; sicché, la richiesta di continuazione, presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale delineato, è inammissibile, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv, 273138).
Rilevato , quindi, che per giudicati ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario, diversamente da quanto avvenuto nella specie, che l’applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta, dell’interessato e del pubblico ministero, che l’eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal Giudice dell’esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all’art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte del Giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Rv 194423; Sez. 1, n. 18233 del 2/04/2014, Rv. 259892).
Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025