Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9165 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Paliano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22/01/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata (all’esito del rito abbreviato) in data 27 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dichiarava NOME COGNOME responsabile (in concorso con NOME COGNOME, giudicato separatamente) dei reati di porto e detenzione di una pistola con matricola abrasa commessi in Bari-Carbonara il giorno 2 novembre 2018 e, per l’effetto, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa applicazione della diminuente prevista per il rito prescelto.
1.1. In particolare, l’imputazione riguardava i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 23, commi 3 e 4, I. 110/75 perché in concorso e previo concerto con il concorrente sopra indicato, illegalmente deteneva e portava una pistola semiautomatica di colore nero, con marca e matricola abrasa cal. TARGA_VEICOLO made in Turkey, con relativo munizionamento (6 proiettili cal. 7,65 marca TARGA_VEICOLO) costituente arma clandestina. Nello specifico NOME COGNOME si procurava materialmente tale pistola da persona non identificata, in Bari-Carbonara, previo incarico di NOME COGNOME (il quale aveva ricevuto la relativa indicazione da NOME COGNOME) e trasportava l’arma clandestina da Bari-Carbonara fino al Comune di Paliano, ove unitamente al COGNOME, la occultava in un garage sito in INDIRIZZO, di proprietà di NOME COGNOME. Fatto commesso in Bari-Carbonara in data 2 novembre 2018.
1.2. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado ritenendo infondati entrambi i motivi posti a fondamento del gravame dell’imputato riguardanti il trattamento sanzionatorio e la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati sopra indicati con quelli accertati dal Tribunale di Brescia con sentenza del 14 febbraio 2020, nell’ambito di un altro processo e conclusosi con la condanna irrevocabile dell’imputato.
VI
Avverso la citata sentenza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cod. pen. per avere la Corte territoriale respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ai reati già accertati con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 14 febbraio 2020 (divenuta irrevocabile) sul presupposto della sua mancata allegazione da parte della difesa, nonostante essa fosse stata, in realtà, oggetto di specifica produzione difensiva e del fatto che su detta decisione si fondava sia la decisione di primo grado sia quella oggetto della presente impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 133 cod. pen. rispetto al rigetto del motivo di gravame riguardante il trattamento sanzionatorio fondato su una motivazione apparente.
Il AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, che non involge il profilo della responsabilità, deve essere nel complesso respinto.
Il primo motivo è manifestamente infondato; anzitutto, al contrario di quanto sostenuto dall’imputato, nel corso del giudizio di primo grado il difensore non aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento con quelli per i quali egli era stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Brescia con sentenza del 14 febbraio 2020.
In particolare, come risulta dal verbale della udienza tenutasi avanti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il giorno 27 giugno 2023 (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato), l’AVV_NOTAIO aveva concluso, in via principale, per l’assoluzione del COGNOME e, in via subordinata, per il contenimento della pena nel minimo edittale previa concessione delle attenuanti generiche ed i benefici di legge senza fare menzione
alcuna alla continuazione (cfr. verbale di udienza). Ne consegue che le censure contenute nell’atto di appello relative al mancato esame della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato da parte del primo giudice erano totalmente infondate.
2.1. Ciò posto, si osserva che all’atto di appello del 10 luglio 2023 non risulta allegata la sopra indicata sentenza del Tribunale di Brescia e che lo stesso gravame, al di là del richiamo al fatto che la notizia di reato oggetto del presente giudizio era stata acquisita nel corso delle indagini svolte in relazione al procedimento di Brescia, non conteneva specifiche deduzioni a sostegno dell’invocato riconoscimento della continuazione tra i reati accertati dal Tribunale di Brescia e quello oggetto del presente procedimento.
2.2. Pertanto, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto non accoglibile (recte inammissibile) detta richiesta per la assenza di specifiche deduzioni al riguardo e nel rispetto del condivisibile principio secondo cui in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l’onere di allegare, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo comunque sufficienti, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l’unificazione “quoad poenam” ex art. 81, comma secondo, cod. pen., e neppure la generica istanza di riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Rv. 286534 – 01).
2.3. Ciò, peraltro, non preclude all’odierno ricorrente la eventuale presentazione di analoga richiesta al competente giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., dato che la Corte territoriale non ha respinto la sua domanda nel merito.
Il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è infondato; al riguardo va evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto più grave il reato di cui all’art. 23, comma 3, I. 110/75 (per il quale è prevista una pena da due ad otto anni di reclusione e la multa da 2.000 a 20.000 euro), fissando la pena base in anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni tre e 2.500 euro, aumentata di sei mesi e 500 euro per la continuazione e poi ridotta di un terzo
per il rito abbreviato, sino a giungere alla pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa.
3.1. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non contraddittoria ha confermato la pena inflitta in primo grado dando puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all’art. 133 cod. pen., con lo specifico richiamo alla gravità oggettiva della condotta (trasporto dell’arma per oltre mille chilometri per la riferita somma di soli 100 euro, ritenuta logicamente non verosimile) ed in considerazione dei precedenti penali risultanti a carico dell’imputato.
3.2. Pertanto, le logiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio non vengono disarticolate dalle censure (peraltro, in parte rivalutative) sollevate dalla difesa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.