Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46472 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46472 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a STIGLIANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di MATERA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10/2/2023, ha rigettato l’istanza avanzata proposta da COGNOME NOME volta all’applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze:
sentenza emessa Gup del Tribunale di Taranto il 22 marzo 2019, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – il 28 settembre 2020, irrevocabile il 12 maggio 2021, in relazione al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, commesso il 12 settembre 2018 in Palagiano (TA);
sentenza emessa dal Tribunale di Matera 1’8 gennaio 2021, confermata dalla Corte di appello di Potenza il 24 giugno 2021, irrevocabile il 20 maggio 2022, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.309/90, commesso il 25 gennaio 2020 in Scanzano ionico (INDIRIZZO).
Il giudice dell’esecuzione ha fondato il rigettato della richiesta rilevando la totale carenza di argomentazioni relative al medesimo disegno criminoso, in ciò evidenziando che, in assenza dell’allegazione di indici rivelatori della dedotta continuazione, non è sufficiente la sola indicazione delle sentenze per le quali si chiede l’applicazione del beneficio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che la motivazione sarebbe apparente in quanto ancorata a mere formule di stile e priva di riferimenti specifici ai fatti che si chiede sian avvinti dal vincolo della continuazione. Nello specifico la difesa rileva che, in sede esecutiva, l’interessato avrebbe l’onere di indicare le sentenze che hanno accertato i reati dei quali si chiede l’unificazione, ma non anche quello di rappresentare gli elementi concreti circa l’esistenza del comune disegno criminoso, poiché non sarebbe configurabile a carico dell’istante un onere probatorio in ordine ai presupposti applicativi dell’istituto, che invece andrebbero riscontrati dal giudice mediante un’attenta e ponderata disamina delle fattispecie concrete. Infine, si deduce che nell’istanza erano stati evidenziati taluni elementi indicatori dell’invocata continuazione, quali l’omogeneità dei reati (violazioni delle disposizioni in materia di stupefacenti, nella specie cocaina) e le analoghe modalità operative (identità dei correi).
In data 20 giugno 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede l’annullamento il rigetto del ricorso.
In data 18 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’AVV_NOTAIO, ribadendo le doglianze svolte nell’atto introduttivo, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nell’unico di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione evidenziando che questa sarebbe .apparente in quanto ancorata a mere formule di stile e priva di riferimenti specifici ai fatti che si chiede siano avvinti dal vincolo della continuazione.
La doglianza è infondata.
1.1. In tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici
rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte i termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni e in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – dep. 18/01/2016, COGNOME e altro, Rv. 266413; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, Gargiulo, Rv 270074, che si è espressa nel modo che segue: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Ciò posto, se il citato art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dispone che i titoli esecutivi sono acquisiti d’ufficio, ciò non esclude affatto che l’interessato debba allegare – e non provare – specifici elementi dai quali possa desumersi l’identità del disegno criminoso, anche in sede esecutiva. Infatti, l’esegesi di legittimità è nel senso che «In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente
consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275451). In altri termini, ciò che si richiede all’istante non è l’adempimento di un onere probatorio, bensì l’indicazione di una prospettazione convincente che, come evidenziando il filo conduttore, consenta di connettere organicamente i reati tra i quali si chiede il riconoscimento della continuazione, così da dare corpo e sostanza all’invocata unificazione.
1.2. Alla luce dei principi sopra richiamati, era onere del ricorrente nella presente fase rappresentare quali fossero gli elementi fattuali indicativi del medesimo disegno criminoso, non debitamente vagliati dal giudice dell’esecuzione, sì da mettere in luce eventuali manifeste incongruenze motivazionali.
Sotto tale profilo, pertanto, le deduzioni formulate dalla difesa, che si limitano a richiamare mere massime giurisprudenziali, non sono sufficienti a evidenziare la dedotta carenza della motivazione, ciò anche in quanto le censure esposte non si confrontano con il provvedimento impugnato che, sebbene succintamente, ha messo in luce come, nella specie, i reati commessi, caratterizzati dall’estemporaneità, non potessero considerarsi espressivi di un’unica risoluzione criminosa quanto piuttosto di una notevole propensione criminale.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 29 settembr . e 2022.