Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1357 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1357 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/06/2025 della Corte di assise di appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 10 giugno 2025, con la quale la Corte di assise di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti di estorsione con l’aggravante mafiosa, commessi tra il 1996 e il 2002, di cui alle sentenze ai nn. 1 e 2 del provvedimento impugnato, in relazione ai quali il vincolo Ł stato già riconosciuto in sede esecutiva, e il delitto di associazione per delinquere di tipo RAGIONE_SOCIALE, commesso da gennaio 2003, accertato con la sentenza di condanna al n. 3 del provvedimento impugnato;
premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 01);
preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356 – 01);
constatato che il primo giudice ha negato il riconoscimento del vincolo ex art. 81 cpv. cod. pen., rilevando che il reato associativo, afferente all’adesione alla RAGIONE_SOCIALE, originata da una comune avversità dei sodali nei confronti di una famiglia rivale, Ł stato accertato in epoca successiva alla perpetrazione delle condotte estorsive, ed evidenziando che tali ultime condotte erano maturate in un periodo
Ord. n. sez. 17566/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
riguardo al quale non esisteva una condanna per reato associativo nei confronti dell’instante;
rilevato che il ricorrente, con l’atto d’impugnazione e successiva memoria, denuncia vizio di motivazione, prospettando che riguardo alle condotte estorsive commesse tra il 1996 e il 2002 era stata riconosciuta l’aggravante dall’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, dal 2003 confederato alla RAGIONE_SOCIALE, tanto da costituire un’unica organizzazione criminale, sebbene anche negli anni precedenti gli aggregati fossero alleati;
ritenuto che l’istante propone una lettura alternativa degli elementi valutati dal giudice dell’esecuzione, da questo già disattesa con adeguata motivazione, immune da fratture logiche, senza allegare elementi univoci a supporto dell’assunto che sin dalla commissione delle singole fattispecie estorsive, dipanatesi nell’arco di sei anni tra il 1996 e il 2002, il condannato avesse accomunato in un unico programma criminoso, pur elaborato nelle linee generali, la partecipazione al piø ampio organismo federato costituito nel 2003;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME