Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25257 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugNOME, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 15 giugno 2023 il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze emesse dal Tribunale di Torino per quattro furti in abitazione, consumati o tentati, commessi tra il 15/01/2015 e il 02/03/2015.
Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante l’omogeneità dei reati e delle modalità esecutive, non emergono altri elementi dai quali dedurre che ella li avesse programmati unitariamente sin dal primo di essi, anche solo nelle loro linee essenziali, e le condotte sono indicative solo della propensione della istante a delinquere, a seguito di determinazioni indipendenti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 81, comma 2, cod.pen. e 671 cod.proc.pen.
L’ordinanza omette di considerare gli altri indici rivelatori della unicità di disegno criminoso, quali la strettissima contiguità temporale e territoriale e la identità strutturale delle varie condotte. Essa non spiega, poi, sulla base di quale elemento si possa escludere la originaria programmazione dei vari reati, anche solo nelle linee essenziali. L’affermazione che le condotte siano indicative solo di uno stile di vita incline al delitto è apodittica.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, con rinvio per un nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è sufficientemente approfondita, logica e non contraddittoria, ed esclude l’applicabilità dell’istituto dell continuazione tra tutti i reati giudicati con le condanne indicate nell’istanza, pur riconoscendo la loro natura omogenea e l’analoga modalità delle condotte, valutando prevalente la verifica dell’assenza di indicatori che consentano di ritenere che tutte le condotte sono state programmate in modo unitario sin dalla
prima di esse, e non sono state compiute solo per una generica inclinazione a commettere questo tipo di reati.
Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074). Il giudice dell’esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato l’assenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che i vari reati siano sorretti da un unico disegno criminoso, e siano stati programmati in modo unitario, almeno nelle loro linee generali.
La ricorrente sostiene la sussistenza di idonei indicatori della unicità di programmazione per la contiguità spazio-temporale dei vari delitti, ma in relazione alla loro natura tale contiguità, che non è peraltro assoluta, sussistendo talvolta una distanza temporale di alcune settimane tra i vari fatti, non è rilevante, essendo plausibile che ciascun furto sia stato commesso approfittando di occasionali circostanze favorevoli, e quindi a seguito di una deliberazione estemporanea. L’omogeneità delle condotte, poi, non denota di per sé una unicità di disegno criminoso, potendo rappresentare solo una particolare inclinazione a commettere quel tipo di reati, o l’attuazione di una scelta di vita delinquenziale. Il riconoscimento della unicità di disegno criminoso, che giustifica l’applicazione di una pena unica più favorevole al reo, richiede l’accertamento della sussistenza di un unico atto volitivo, che lega i vari delitti all’interno di un unico programma, preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali, quali condotte attuative di tale programma unitario; l’unicità del disegno criminoso non va confusa, quindi, con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto. Il fatto che, dal certificato penale della ricorrente, risultino condanne per reati analoghi commessi, pochi mesi dopo, sia in Torino sia in altro luogo, dimostra che la valutazione del giudice dell’esecuzione, di ritenere le condotte della ricorrente dimostrative di uno stile di vita dedito al delitto e di una generica inclinazione a commettere quello specifico tipo di reati, è fondata su un elemento oggettivo, e non è meramente apodittica.
Deve infine ribadirsi che «In tema di esecuzione, grava sul condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titol di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
La ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso, ed è infondata la sua critica contro l’ordinanza, perché essa non spiega in base a quali elementi escluda tale unicità. La mera commissione di più reati non crea, nel condanNOME, un’aspettativa alla concessione dell’istituto della continuazione, ed esso può essere riconosciuto solo all’esito di una verifica, positiva e rigorosa, della esistenza di sufficienti indicatori della indicata unicità.
E’ quindi corretta la decisione di rigetto dell’istanza, motivata dalla mancanza di elementi positivi, che consentano di ritenere che le varie condotte siano frutto di una primigenia e unitaria delibazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente