Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODUGNO il 30/08/1986
avverso l’ordinanza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/~t le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 7 giugno 2024 del G.i.p. del Tribunale di Bari che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e a più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi rispettivamente dal 2015 al 14 maggio 2019 e tra gennaio 2016 e novembre 2017, riuniti dal vincolo della continuazione con il reato sub c e giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 6 settembre 2022, definitiva il 10 dicembre 2022;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., commesso il 15 ottobre 2021, giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 16 gennaio 2023, definitiva in data 1 giugno 2023;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., commesso il 19 aprile 2016, giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Bari con sentenza del 26 maggio 2017, definitiva il 24 giugno 2017.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali la contiguità cronologica dei reati (anche considerando che il reato sub b era stato posto in essere durante l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché quando era ancora pendente il procedimento in ordine al reato associativo oggetto dell’istanza), il medesimo luogo geografico di commissione delle condotte (Modugno), nonché le medesime modalità esecutive delle stesse, e l’omogeneità dei reati.
In sostanza, nel ricorso si evidenzia che il reato commesso il 15 ottobre 2021 era stato perpetrato dal condannato non appena questi, eseguita la misura cautelare, aveva avuto modo di perfezionare il programma delinquenziale predeterminato sin dal momento in cui aveva deciso di far parte dell’associazione sub a.
Dalla lettura della sentenza di condanna sub b, infatti, emergerebbe che COGNOME aveva dichiarato di aver coltivato e detenuto la sostanza stupefacente sequestrata per conto di altri soggetti pregiudicati dediti a tale tipo di attività illecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall’istante, gravato in tema di esecuzione – quando invoca l’applicazione della disciplina del reato continuato – non da un onere probatorio, ma dall’onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356).
In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275451).
Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell’istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell’esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l’esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l’identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati. Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un’indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell’accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell’esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito.
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di condanna, era emerso che il reato sub b aveva integrato un episodio delittuoso autonomo, insuscettibile di inserirsi in un programma criminoso unitario.
In particolare, secondo il giudice dell’esecuzione, non vi era prova del fatto che COGNOME, sin dal momento in cui aveva deciso di aderire all’associazione ex art. 74 T.U. stup (nel 2015), avesse già preventivato di commettere il reato sub b (posto in essere il 15 ottobre 2021, a distanza di oltre cinque anni); d’altronde, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334-02).
Si consideri, inoltre, che, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione del lasso di tempo intercorrente tra i vati fatti criminoso, nonché dei periodi di detenzione subiti dall’interessato, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).
Il giudice dell’esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che il reato sub b non poteva essere avvinto dal vincolo della continuazione con gli ulteriori reati oggetto dell’istanza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/02/2025