Reato continuato: quando la prova spetta al condannato
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui requisiti necessari per ottenere il riconoscimento del reato continuato, un istituto che consente di unificare più condotte illecite sotto un’unica pena, a condizione che siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’onere di dimostrare tale unicità ricade interamente sul condannato che ne fa richiesta. L’analisi del caso offre spunti cruciali per comprendere i limiti e le condizioni di applicabilità di questa disciplina.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato con due sentenze definitive. La sua richiesta, rivolta alla Corte d’Appello, era di veder applicata la disciplina del reato continuato, sostenendo che i diversi illeciti fossero parte di un unico progetto criminale. Nello specifico, la prima sentenza riguardava un furto aggravato commesso su un’imbarcazione in provincia di Messina. La seconda, invece, si riferiva a delitti contro il patrimonio commessi in un momento successivo, in luoghi differenti e con la partecipazione di altri soggetti. La Corte d’Appello aveva già respinto la richiesta, spingendo il condannato a rivolgersi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il principio del reato continuato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32528/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la genericità delle censure mosse dal ricorrente e la mancata dimostrazione dell’unicità del disegno criminoso. I giudici hanno evidenziato come il ricorso si limitasse a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte in appello, senza aggiungere nuovi elementi concreti. La Corte ha ribadito che, secondo un orientamento consolidato, è il condannato che invoca il reato continuato a dover fornire ‘elementi specifici e concreti’ a sostegno della sua istanza.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato, nonché, generico’. Il difensore del ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione e una violazione di legge, ma non ha fornito indici rivelatori concreti del presunto disegno criminoso unitario.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la totale assenza di collegamento tra i reati oggetto delle due sentenze. Il furto sull’imbarcazione non mostrava alcun legame con la ‘compagine associativa’ di cui il ricorrente faceva parte in seguito. Inoltre, i delitti contro il patrimonio erano stati commessi in un’epoca successiva, su beni completamente diversi e in concorso con altri soggetti. Questa eterogeneità di circostanze, luoghi e persone coinvolte ha reso implausibile l’ipotesi di un piano criminoso concepito unitariamente fin dall’inizio.
La Suprema Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, che aveva correttamente evidenziato come il ricorrente non avesse adempiuto al proprio onere di allegazione. Non basta affermare l’esistenza di un disegno criminoso; è necessario provarlo con fatti e circostanze precise, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante monito sulla disciplina del reato continuato. Essa chiarisce che la richiesta di applicazione di tale istituto non può basarsi su mere affermazioni generiche. Il condannato, attraverso il suo difensore, ha il preciso onere di fornire alla corte elementi fattuali concreti (come la prossimità temporale, l’omogeneità delle condotte, le modalità esecutive) che possano dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che i diversi reati sono stati solo la realizzazione di un unico progetto deliberato in anticipo. In assenza di una prova rigorosa, i reati rimangono distinti e verranno puniti autonomamente, con il conseguente cumulo materiale delle pene.
Su chi ricade l’onere di provare l’esistenza di un reato continuato?
L’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza di riconoscimento del reato continuato grava sul condannato che ne invoca l’applicazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate e generiche, oltre a essere una mera riproduzione di argomenti già respinti in appello, senza fornire alcun elemento concreto a prova dell’unicità del disegno criminoso.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere il disegno criminoso unico?
La Corte ha considerato la totale assenza di collegamento tra i reati: il primo era un furto aggravato su un’imbarcazione, mentre i secondi erano delitti contro il patrimonio commessi in epoca successiva, su beni differenti e in concorso con altri soggetti, rendendo inverosimile un piano unitario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l’ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere – perché manifestamente infondate, nonché, generiche.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania nell’ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che, in primo luogo, non sono stati indicati gli elementi da cui evincere la medesimezza del disegno criminoso eventualmente perseguito dal ricorrente posto che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte in materia, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza e che, in ogni caso, il furto aggravato di cui alla prima sentenza, commesso su un’imbarcazione nella provincia messinese, non sembra avere alcun collegamento con la compagine associativa di cui COGNOME faceva parte, mentre i delitti contro il patrimonio, di cui all seconda sentenza, sono stati commessi in epoca successiva, su beni totalmente differenti e in concorso con altri soggetti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 1 11 luglio 2024.