Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20759 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 22/04/1977
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, in data 05 dicembre 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di ricettazione e riciclaggio di veicoli accertat 27/03/2010, giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 18 luglio 2018, e quelli di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi dal 2016 al 2018, giudicati con due diverse sentenze e già ritenuti in continuazione tra loro, ovvero con quelli di truffa commessi nel 2017, ritenendo che i reati di ricettazione e riciclaggio siano del tutto disomogenei e commessi in un contesto spazio-temporale del tutto diverso, nonché commessi con complici diversi;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva, per avere il Tribunale negato la continuazione asserendo l’omessa allegazione degli elementi sintomatici di tale istituto, mentre egli ha allegato quanto necessario per la decisione, cioè la precedente ordinanza emessa il 22 marzo 2024 e la sentenza in ordine alla quale era presentata la richiesta, essendo peraltro l’onere di allegazione non un vincolo la cui inottemperanza può essere valutata negativamente, ma solo un interesse dell’istante; il ricorrente deduce altresì la violazione di legge e il vizio motivazione per avere il Tribunale erroneamente escluso la continuazione, nonostante la sussistenza dei necessari elementi sintomatici, quali la vicinanza temporale, essendo stati tutti i reati commessi tra il 2016 e il 2018, epoca in cui sono stati reimpiegati i proventi sia dei reati di ricettazione, sia quelli del deli di truffa, così dimostrando la programmazione unitaria originaria di tutti i reati;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo, perché il Tribunale non ha respinto la richiesta per la mancata allegazione di documenti, avendola valutata e decisa nel merito, ed ha comunque evidenziato l’omessa allegazione non di documenti, bensì di elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell’unicità di disegno criminoso, in ottemperanza al principio di questa Corte, sebbene non univoco, secondo cui «In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l’onere di allegare, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l’unificazione “quoad poenam” ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Rv. 286534, tra le molte);
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, altresì, in quanto le sue argomentazioni confermano la valutazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui
i reati di ricettazione e riciclaggio, del tutto eterogenei rispetto a quelli di spac di stupefacenti e di truffa con i quali si chiede il riconoscimento dell
continuazione, non sono stati preordinati originariamente, neppure nelle loro linee generali, unitamente a questi ultimi, sia per la totale diversità dell
modalità esecutive, sia per la lontananza nel tempo, che fa apparire del tutto incredibile che il ricorrente nel 2010 si sia dedicato alla ricettazione di autoveicol
per procurarsi dei proventi da utilizzare solo sei-otto anni più tardi per iniziare un traffico di stupefacenti, peraltro molto modesto vista la condanna per l’ipotesi
lieve dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, mentre è del tutto fantasiosa l’affermazione che le truffe sarebbero state commesse con tale medesimo fine,
atteso che esse consentivano di conseguire solo un risparmio di spesa e non un provento riutilizzabile, e sono state commesse dopo che l’attività di spaccio di
stupefacenti era stata già intrapresa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato perché la motivazione dell’ordinanza impugnata è conforme alla legge, completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che le concrete modalità, l’eterogeneità e la lontananza nel tempo dei vari delitti sono state logicamente ritenute dimostrative della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatiche, piuttosto, di una propensione dell’istante ad uno stile di vita caratterizzato dalla devianza, concretizzantesi a seconda delle occasioni contingenti ed estemporanee (vedi Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME
II