Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9230 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 19/03/1988 avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di Catania Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusoni del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME che a chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 25 settembre 2024 respingeva l’istanza presentata nell’interesse di NOME e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna, rispettivamente emessa dal Tribunale di Catania il 14 novembre 2014, dal Tribunale di Catania il 23 maggio 2019 e dal Tribunale di Catania il 12 settembre 2019.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso.
2.1 Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 271 cod. proc. pen. in quanto, a parere del ricorrente, il giudicante non avrebbe valutato correttamente il ristretto arco temporale in cui sono stati commessi gli illeciti, nŁ la natura omogenea delle condotte, trattandosi in tutti i casi di evasioni che necessitano di un minimo di organizzazione da parte dell’agente, il quale avrebbe ideato e progettato ab origine le condotte delittuose.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Secondo un indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa
e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580)
Il ricorrente, a sostegno della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, richiama unicamente proprio quegli indici, cronologico e di identità di titolo di reato, che da soli non possono, secondo l’orientamento citato, essere ritenuti indicativi ex se della sussistenza di un piano ideativo unitario.
Il provvedimento impugnato, per contro, motiva circa la irrilevanza del lasso temporale e anche della omogeneità delle violazioni, in assenza di elementi specifici che sarebbe stato onere del ricorrente indicare, che siano indici sintomatici di un progetto criminoso unitario.
Il ricorrente non solo non ha allegato elementi nuovi a sostegno della sussistenza di una continuità ideativa, ma non si Ł neppure confrontato con le argomentazioni poste a fondamento della impugnata decisione; in ogni caso sebbene l’istituto della continuazione non sia ontologicamente incompatibile con il delitto di evasione Ł evidente che la dimostrazione della esistenza di un piano unitario avrebbe richiesto uno sforzo di allegazione che non Ł presente.
In buona sostanza, sarebbe stato necessario che il ricorrente avesse chiarito la ragione che di volta in volta ha indotto il condannato ad allontanarsi dagli arresti domiciliari, perchØ, in tal caso, si sarebbe potuta vagliare la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso; in difetto nessun vaglio ulteriore Ł possibile proprio per carenza di allegazione da parte del ricorrente medesimo.
Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME