Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44771 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44771 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/07/1975
avverso il decreto del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento emesso in data 11 luglio 2024 in esito ad udienza partecipata, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra sei sentenze di condanna del COGNOME Lucia emesse, rispettivamente, la prima dalla Corte di Appello di Napoli il 24 aprile 2020, la seconda dalla Corte di Appello di Napoli il 16 novembre 2017, la terza dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 28 aprile 2020; la quarta dalla Corte di Appello di Napoli il 12 febbraio 2019, la quinta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli l’8 marzo 2017, la sesta dalla Corte di Appello di Napoli il 22 giugno 2015.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza.
2.1 Con tale motivo lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.
Il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare le argomentazioni contenute nei precedenti provvedimenti emessi in fase di cognizione con cui veniva riconosciuta la continuazione fra il reato associativo e un reato di furto commesso nello stesso periodo in cui fu commesso il fatto sub 6).
Con la sentenza sub 4) veniva – in particolare – riconosciuta la continuazione fra il reato associativo ed una pluralità di reati fine, fra i quali sono ricompresi anche reati di furto, pertanto anche il furto dell’autovettura commesso il 20 luglio 2014 poteva essere fatto rientrare nel medesimo disegno criminoso.
Ciò in quanto, come emerge dai precedenti provvedimenti emessi sia in fase di cognizione che in fase esecutiva, il furto sub 6) è frutto di un medesimo disegno criminoso.
Circa, poi, i profili di inammissibilità rilevati dal giudice della esecuzione e afferenti alla rinuncia operata dal difensore alla istanza ex art.671 cod. proc. pen. avente ad oggetto anche la condanna sub 6), il ricorrente motivava detta rinuncia in ragione del fatto che la data del commesso reato era stata erroneamente indicata come 2012, anziché 2014.
Se il furto fosse stato commesso nel 2012 – infatti – non sarebbe stato possibile ricondurlo all’attività della consorteria criminosa, in quanto il COGNOME non ne faceva ancora parte; viceversa, collocandosi il furto nel 2014, la finestra temporale andava a combaciare con il periodo di accertata appartenenza del COGNOME al clan criminale e, dunque, il ricorrente inizialmente aveva rinunciato alla
domanda per poi riproporla, una volta che si fu accertato l’anno in cui venne commesso il fatto.
In ogni caso, riteneva che la rinuncia alla domanda non potesse in alcun modo equipararsi al rigetto della istanza e, dunque, escludeva che sussistessero i profili di inammissibilità evidenziati nel provvedimento impugnato.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondto e deve essere rigettato.
1.1. Non è condivisibile il profilo di inammissibilità evidenziato dal giudice dell’esecuzione circa la rinnovata istanza ex art. 671 cod. proc. pen. perché, pur essendo la richiesta in esame oggetto di una riproposizione, la medesima non era stata rigettata dalla Corte di Appello di Napoli, poiché era stata rinunciata dal difensore; quindi, in difetto di disamina da parte del giudice della esecuzione e di rigetto non sussistono le condizioni indicate dall’art. 666 cod. proc. pen.
Tale conclusione è coerente con l’orientamento espresso in parte motiva da Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018 Rv. 273650, secondo cui la preclusione, derivante dalla pronuncia di precedente statuizione giudiziale su un medesimo tema di rilievo nell’esecuzione penale, oggetto di domanda riproposta per una reiterata deliberazione, rinviene il proprio referente di sistema nel principio generale che vieta il bis in idem e la disciplina positiva nella disposizione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per la quale il giudice dell’esecuzione dichiara inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui medesimi elementi, di altra già valutata.
L’elemento fondante la preclusione, dunque, non è già la duplicazione della domanda, bensì la duplicazione di un giudizio già espresso in precedenza del giudice della esecuzione laddove basato sui medesimi elementi di fatto e ciò in coerenza con un sistema che vieta il bis in idem.
Né, tantomeno, la rinuncia alla domanda, non trattandosi di impugnazione, può in alcun modo rendere la stessa inammissibile; nel procedimento di esecuzione non può trovare ingresso la facoltà di rinuncia riconosciuta alle parti dall’art. 589 cod. proc. pen. in tema di impugnazioni, perché l’atto introduttivo di esso non ha natura di impugnazione. Ne consegue che è illegittima la decisione di inammissibilità dell’incidente sollevato dal condannato assunta dal giudice dell’esecuzione a seguito di rinuncia ad esso. (Sez. 1, Sentenza n. 10416 del 19/02/2009 Rv. 242898)
1.2 Cionondimeno il motivo di ricorso è infondato, in quanto il ricorrente non fornisce alcun elemento sintomatico, oltre quello meramente cronologico, già vagliato nel provvedimento impugnato, per individuare l’unicità del medesimo disegno criminoso; infatti, in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso. (Sez. 1, Sentenza n. 28762 del 28/04/2023 Rv. 284970).
In tema di reato continuato, l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2 – , Sentenza n. 10539 del 10/02/2023 Rv. 284652).
Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tale principio, poichè, oltre all’elemento meramente cronologico, non ha individuato né sono stati evidenziati dal condannato – come sarebbe stato suo onere fare – ulteriori elementi dai quali desumere l’unitarietà del contesto e della spinta criminosa; il giudice per le indagini preliminari ha rimarcato come il furto dell’autovettura di cui alla condanna sub 6) non abbia alcun tipo di collegamento con le ulteriori ‘attività criminose poste in essere dal NOME come membro della consorteria criminosa denominata “clan COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME“.
Né il ricorrente si è confrontato con tale motivazione e ha apportato elementi concreti con cui superare detta obiezione fornendo, ad esempio, degli indicatori di un disegno criminoso unitario.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Prlsidente