Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31987 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 16/12/1994
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19/03/2025, con la quale il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle cinque sentenze meglio descritte nell’originaria istanza;
Ritenuto che, con articolato motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l’illogicità e l’illegittimità della motivazione nella parte i cui pone a carico del richiedente un onere allegativo di elementi che dimostrino l’unicità del disegno criminoso;
che in realtà il ricorrente sottolinea un passaggio motivazionale di premessa ma non si confronta con l’esito della dettagliata verifica svolta in concreto dal giudice dell’esecuzione sugli elementi ricavabili dagli atti e sulla ricostruzione delle condotte contenute nelle sentenze di condanna, laddove con argomentazioni aderenti ai dati fattuali e immuni da fratture logiche si è dato conto dell’insussistenza di tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, pur fronte della comune natura predatoria degli illeciti, e dell’assenza di elementi idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso (distanza temporale tra i fatti, diverso contesto spaziale di esecuzione delle condotte, diversa modalità delle condotte, caratteristiche diverse degli oggetti sottratti alle persone offese);
che a fronte dello scrutinio di tali elementi il ricorso formula una generica critica di principio e non segnala dati fattuali trascurati dal giudice dell’esecuzione;
che, in ogni caso, il Tribunale di Genova ha dato corretta applicazione nella sua decisione al principio, secondo il quale «in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso» (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, EI, Rv. 284970 – 01);
che doveva, quindi, ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01), né l’accertamento dell’identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
a
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così 9iso 1’11 settembre 2025